Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2495 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’avvenuta formazione del giudicato e la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni per le esecuzioni contro le amministrazioni statali, e dichiara l’obbligo dell’ente di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme dovute entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, è legittima la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., anche nella forma del dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 anche alle altre condanne al pagamento di somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro n. 1067/2024, con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla con accredito complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 4 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in primo luogo, verifica il presupposto dell’ottemperanza: la sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’ente il 29 maggio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario il 12 febbraio 2025. Dalla notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali.
Su questa base il TAR dichiara l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme, con esclusione delle spese di lite liquidate nel giudicato ottemperando, in quanto distratte in favore del difensore non parte del giudizio. Il termine per provvedere è fissato in novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso del Ministero, con facoltà di delega a funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario si insedia su richiesta della parte, corredata di attestazione della scadenza del termine e della perdurante inottemperanza, e provvede entro novanta giorni dalla ricezione.
Il giudice precisa i contenuti del mandato: allocazione della somma in bilancio, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale dei fondi. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non sono cause legittime di impedimento: il commissario deve porre in essere ogni iniziativa per rendere possibile il pagamento e riferire al Tribunale sugli adempimenti.
Sul compenso, il Collegio esclude il diritto del commissario all’indennizzo. L’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, secondo l’orientamento richiamato (ex plurimis, TAR Calabria n. 1706 del 2024, TAR Campania n. 5142 del 2024, TAR Sicilia n. 2621 del 2024, TAR Sardegna n. 983 del 2023). Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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