Ottemperanza al giudicato sull’onere probatorio dell’inadempimento dell’Amministrazione (TAR Sicilia n. 2508 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti, il riparto dell’onere probatorio segue la regola generale: il creditore che agisce per l’adempimento prova soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero i fatti modificativi o impeditivi, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. L’Amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo esecutivo, non assolve tale onere. Il ricorso per ottemperanza è pertanto fondato e va ordinata l’esecuzione del giudicato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1493/2025 pubblicata il 4.06.2025, aveva accertato il diritto della ricorrente a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla con accredito dell’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
La pronuncia, notificata in forma esecutiva il 27.07.2025 e divenuta definitiva secondo l’attestazione del Tribunale del 4.05.2026, non era stata eseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 29.04.2026 e depositato il 4.05.2026, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e accerta l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione il 27.07.2025, con decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso, avvenuta il 29.04.2026.
Nel merito, la sentenza risulta tutt’ora ineseguita e l’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il Tribunale richiama il principio generale in materia di riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, già affermato dalla sezione con le pronunce TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024 e n. 2942 del 2023.
Il creditore deve provare soltanto la fonte del diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo. Il Ministero ha rinunciato a dimostrare, come sarebbe stato suo preciso onere in ossequio all’art. 2697, secondo comma, cod. civ., la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito vantato.
Non si ravvisano, dunque, motivi giustificativi dell’inadempienza e sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, costituendo la Carta con accredito delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese, liquidate in € 300,00 oltre oneri accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.