Silenzio PA su verifica ottemperanza VIA e poteri commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2513 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA, l’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 fissa in trenta giorni dal ricevimento della documentazione il termine per la conclusione dell’attività di verifica. Il superamento di tale termine, in presenza di una formale istanza del proponente, integra silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., perché l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile o infondata. L’eventuale integrazione documentale successiva non giustifica lo slittamento del termine se non è provato il suo nesso con l’oggetto della verifica. Il parere istruttorio della Commissione Tecnica Specialistica non esaurisce il procedimento, spettando all’Amministrazione competente l’adozione del provvedimento definitivo. Accertata l’inerzia, il giudice ordina la conclusione dell’attività entro un termine e nomina commissario ad acta, restando impregiudicato il merito delle scelte discrezionali.

Il Fatto

La società ricorrente ha realizzato un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, assoggettato a provvedimento ambientale adottato con D.A. n. 287 del 7 dicembre 2022. Il 19 novembre 2024 la società ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento, ai sensi dell’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Il 27 novembre 2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento.

Decorso il termine di legge senza alcuna determinazione, la società ha agito per la declaratoria del silenzio inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere, chiedendo sin d’ora la nomina di un commissario ad acta. Si sono costituiti i due Assessorati regionali: quello dell’Energia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; quello del Territorio e Ambiente ha depositato un parere della Commissione Tecnica Specialistica del 27 maggio 2025, sostenendo la carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso per essere stata nelle more svolta la verifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato dell’Energia, estraneo al procedimento, ed è estromesso dal giudizio. Nel merito, richiamando un orientamento giurisprudenziale condiviso, il Tribunale ricorda che il silenzio inadempimento non si identifica con qualsiasi inerzia, ma con la mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento avviato su istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere.

L’obbligo di provvedere non discende solo da una previsione espressa, ma anche dai principi generali e dall’art. 2 della legge n. 241/1990, tutte le volte in cui ragioni di giustizia ed equità impongano una determinazione e sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere le ragioni dell’operato amministrativo. Il Collegio sottolinea che l’Amministrazione è tenuta a rispondere anche se ritiene la domanda inammissibile o infondata, non potendo rimanere inerte.

Nel caso concreto viene in rilievo il termine specifico dell’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che conclude l’attività di verifica entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Il Tribunale ritiene corretta la ricostruzione temporale della ricorrente: l’istanza risale al 19 novembre 2024 e il termine era ampiamente decorso alla data di notifica del ricorso.

Il Collegio condivide anche i rilievi sull’autorizzazione idraulica depositata il 13 marzo 2025, non essendo provato che essa interferisca con la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento ambientale né che da essa sia dipesa la mancata conclusione del procedimento. Quanto al parere della Commissione Tecnica Specialistica, il Tribunale esclude che il parere istruttorio conclusivo valga a esaurire la vicenda: spetta al Dipartimento Ambiente l’adozione del provvedimento definitivo, nel caso di specie non intervenuto.

Per l’effetto il Tribunale ordina all’Amministrazione di concludere l’attività di verifica entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina, ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva in un ulteriore termine di trenta giorni. Resta impregiudicato il merito delle decisioni discrezionali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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