Spese di lite e patrocinio a spese dello Stato (Cons. Stato n. 1173 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese in favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002. La ratio è impedire la duplicazione dei titoli azionabili dal difensore della parte ammessa, che altrimenti potrebbe conseguire il rimborso sia dalla controparte sia dallo Stato. Se la sentenza o l’ordinanza omette tale statuizione, la prassi giudiziaria ammette la correzione di errore materiale, anche d’ufficio. Il provvedimento di correzione che non emenda il dispositivo rimediando alla lacuna è viziato e va riformato in appello. L’art. 86 cod. proc. amm. non impone la previa notifica dell’istanza di correzione, essendo sufficiente che l’ufficio giudiziario invii a tutte le parti l’avviso dell’udienza di trattazione.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno propone appello avverso la sentenza in forma semplificata del TAR Sardegna n. 536/2023, come corretta in data 8 novembre 2023, dolendosi della condanna alle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente. Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
L’appellante lamenta due profili: la mancata notifica dell’istanza di correzione di errore materiale e l’omessa statuizione che il pagamento delle spese dovesse essere eseguito in favore dello Stato, e non della parte vittoriosa, per evitare che questa consegua due volte il rimborso. L’appellato eccepisce l’irricevibilità dell’appello nella parte in cui contesta la sentenza originaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che l’appello, notificato l’8 maggio 2024, è tardivo nella parte in cui impugna la sentenza pubblicata il 23 maggio 2024 nella versione originaria. La declaratoria di irricevibilità, tuttavia, non elimina l’interesse dell’appellante a contestare il dispositivo della sentenza come corretto in data 8 novembre 2023: rispetto al provvedimento di correzione l’appello è tempestivo.
Il primo mezzo è infondato. L’art. 86 cod. proc. amm. non prevede la previa notifica dell’istanza di correzione, né tale adempimento è richiesto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. Essenziale è che sia garantito il contraddittorio mediante invio a tutte le parti, a cura dell’ufficio giudiziario, dell’avviso dell’udienza di trattazione. Nel caso concreto l’avviso è stato inviato a tutte le parti, compreso il Ministero appellante.
Il secondo mezzo è fondato. L’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. La finalità è evitare la duplicazione dei titoli azionabili dal difensore della parte ammessa, come chiarito dalla circolare del segretario generale della giustizia amministrativa del 31 luglio 2015.
Quando la decisione omette il doveroso riferimento all’art. 133, la prassi ammette la correzione di errore materiale anche d’ufficio, secondo l’orientamento di Cons. St., Sez. III, n. 3752 del 19.06.2018. Il provvedimento di correzione adottato dal TAR è perciò viziato nella parte in cui non ha emendato il dispositivo rimediando alla lacuna.
In accoglimento dell’appello il Collegio ordina la correzione del dispositivo, aggiungendo la statuizione che il pagamento delle spese da parte del Ministero va eseguito in favore del pertinente capitolo di bilancio della giustizia amministrativa, con mandato alla Segreteria per l’ulteriore corso. Dispone la trasmissione della decisione al TAR Sardegna perché la Segreteria apporti la correzione. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.