L’ordine di demolizione non può colpire opere di modesta incidenza volumetrica (TAR Puglia n. 174 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le opere funzionalmente accessorie al bene principale non necessitano di titolo edilizio autonomo e non possono formare oggetto di ordine di demolizione autonomo rispetto a quello riguardante il bene cui accedono. Gli interventi che, per ridotte dimensioni o per collocazione all’interno del fabbricato, non determinano la creazione di nuovi volumi o superfici si risolvono in una diversa sistemazione di spazi interni e non richiedono il previo titolo. In tal caso la misura ablatoria è illegittima e la difformità può giustificare al più l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Grava sull’amministrazione l’onere di qualificare correttamente l’abuso, restando esclusa la demolizione quando l’opera non incida sul carico urbanistico.

Il Fatto

La proprietaria di un vano scala e di una scala, acquistati nel 2009, impugna l’ordinanza n. 1 del 13 gennaio 2021 con cui il Comune di Porto Cesareo le ha ingiunto di demolire alcune opere edilizie, comunicando che, in caso di inottemperanza, il bene e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale, con applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina richiamata dal provvedimento.

Gli abusi contestati consistono nella realizzazione di una nuova scala di accesso alle terrazze, nella ricollocazione del servizio igienico all’interno del preesistente vano scala e nella realizzazione della torretta scala in sopraelevazione, con prosecuzione al piano superiore e ricavato di un piccolo ripostiglio. Il Comune non si è costituito. Ha spiegato intervento un soggetto ad opponendum. La ricorrente lamenta l’illegittimità della misura ablatoria in relazione alla natura e alla consistenza delle opere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso e muove dalla qualificazione delle singole opere contestate, distinguendo tra quelle che accedono al bene principale e quelle che, pur integrate nel manufatto, non ne alterano la consistenza.

Quanto alla scala di accesso, il Tribunale osserva che si tratta di opera funzionale strettamente necessaria alla fruizione del bene. Da ciò deriva che essa non necessita di titolo edilizio autonomo e diverso rispetto a quello riguardante il bene principale cui accede. La contestazione risulta pertanto priva di fondamento sotto il profilo della necessità di un autonomo titolo abilitativo.

Con riferimento al vano scala, la stessa ordinanza impugnata dà atto che il manufatto era stato edificato in forza della licenza edilizia n. 11526 del 27.11.1962 e che gli ampliamenti, come accertati dall’aerofotogrammetria del maggio 1977 e dalla successiva documentazione, erano stati eseguiti al momento della prima costruzione. Il Collegio ne deduce che l’attuale consistenza volumetrica risale a un’epoca in cui non vigeva l’obbligo di licenza edilizia per le opere realizzate fuori dai centri abitati, circostanza processualmente acclarata e non smentita dall’amministrazione.

Quanto alla torretta scala, le ridotte dimensioni la qualificano come vano tecnico, che non necessita del previo titolo edilizio. Il servizio igienico, ricavato all’interno del fabbricato, non ha determinato la creazione di nuovi volumi o superfici e si risolve nella diversa sistemazione di spazi interni. Ne consegue l’esclusione del titolo richiesto dall’amministrazione e, in ogni caso, la sola giustificazione di una sanzione pecuniaria, non anche dell’abortazione della misura ablatoria adottata.

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e annulla l’atto impugnato, compensando le spese di lite in ragione della natura delle questioni esaminate e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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