Parere non vincolante e obbligo di riesame sulla conversione del permesso (TAR Emilia-Romagna n. 251 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato per i minori stranieri, oggi reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è necessario ma non vincolante ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato ex art. 32 del d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione conserva il proprio potere discrezionale e deve compiere un autonomo giudizio secondo i criteri di ragionevolezza e non sproporzione. Il diniego che si limiti a constatare la mancanza del parere positivo, senza alcuna valutazione complessiva della situazione del richiedente, è illegittimo. L’omesso espletamento del riesame disposto in sede cautelare conferma il difetto di istruttoria e motiva l’annullamento, salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere ex novo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura di Ferrara aveva negato la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato. A fondamento del diniego l’Amministrazione poneva la mancata allegazione del parere positivo del Comitato per i minori stranieri previsto dall’art. 32 del TUI. Dopo la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il richiedente produceva una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale si precisava che durante la minore età non aveva svolto un percorso di integrazione passibile di valutazione, ma si rimetteva alla Questura ogni valutazione, anche alla luce dell’attuale posizione lavorativa.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 32 del TUI, l’eccesso di potere e la carenza istruttoria, evidenziando che il parere non è vincolante e che la nota ministeriale non integrava un parere negativo. Allegava inoltre la stipula di un contratto di apprendistato triennale e la frequenza di corsi di lingua e cultura italiana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998, che correla la conversione, per i minori non accompagnati, alternativamente al previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri ovvero all’ammissione per un periodo non inferiore a due anni a un progetto di integrazione sociale e civile (Cons. Stato, sez. III, n. 7342 del 2020).
Il Tribunale richiama quindi l’orientamento secondo cui l’Amministrazione non perde il proprio potere discrezionale e può svolgere ulteriori approfondimenti o recepire la valutazione dell’ente gestore (Cons. Stato, sez. III, n. 11289 del 2022). Il parere del Comitato è necessario ma non vincolante, potendo l’Amministrazione compiere un autonomo giudizio secondo i criteri di ragionevolezza e non sproporzione (Cons. Stato, sez. III, n. 4730 del 2023).
La nota ministeriale richiamata nel diniego si limita a rilevare che il percorso non era passibile di valutazione e che il contratto di apprendistato era stato avviato dopo la maggiore età, ma lascia espressamente ferme le attribuzioni della Questura in ordine all’adozione del provvedimento, anche alla luce dell’attuale posizione lavorativa.
Nel provvedimento impugnato l’Amministrazione non compie alcuna valutazione, limitandosi a constatare la mancanza del parere positivo e a richiamare la nota ministeriale. Il Collegio rileva inoltre che la Questura non ha ottemperato al riesame disposto in sede cautelare: la relazione depositata, pur recando data anteriore, costituisce atto meramente esplicativo del provvedimento gravato e non tiene conto dell’ordinanza del Tribunale.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, restando salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di valutare, in una rinnovata istruttoria, tutti gli elementi rilevanti ai fini della definizione del procedimento. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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