Ferie maturate prima dell’aspettativa e monetizzazione per documentate esigenze di servizio (TAR Sicilia n. 2520 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, posto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, ammette deroga solo in presenza di documentate esigenze di servizio o di cause oggettivamente impeditive non imputabili al lavoratore. Il collocamento in aspettativa per infermità integra causa non imputabile limitatamente alle ferie maturate durante il periodo di sospensione del rapporto, non anche a quelle maturate anteriormente. Per queste ultime il dipendente, che avrebbe potuto fruirne prima dell’aspettativa, non ha diritto alla monetizzazione se non allega e documenta l’impedimento oggettivo. La sopravvenuta e imprevedibile malattia non riqualifica come non imputabile la scelta di non godere delle ferie già maturate. Il principio vale anche per i riposi compensativi in cui siano state convertite ore di lavoro straordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, era stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età il 1° novembre 2022. Con istanza dell’8 marzo 2021 aveva chiesto di fruire dei riposi compensativi in cui erano state convertite ore di straordinario e dei congedi ordinari non goduti nel 2020. Per circa 300 giorni di assenza per malattia, protrattasi dall’8 novembre 2021 fino al pensionamento, non aveva potuto fruire di 45 giorni di congedo ordinario e di 122 ore di straordinario tramutate in riposi compensativi.
Con istanze del 7 novembre 2022 e dell’11 gennaio 2023 aveva quindi domandato il pagamento delle spettanze. L’amministrazione aveva rigettato, richiamando la circolare ministeriale del 28 maggio 2019 e l’assenza di documentazione attestante l’impossibilità di fruire del congedo per esigenze di servizio, escludendo altresì la remunerazione dei riposi compensativi non fruiti. Il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo violazione di legge e invocando la sentenza della Corte di Giustizia UE sulla messa in condizione del dipendente di godere delle ferie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile. L’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 consente il pagamento del congedo ordinario non fruito, all’atto della cessazione dal servizio, nella sola ipotesi di documentate esigenze di servizio. L’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 254/1999 estende il compenso ai casi di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. L’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 ha poi sancito il divieto generalizzato di trattamenti economici sostitutivi, destinato a operare anche in caso di pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Da tale stratificazione la giurisprudenza amministrativa ricava un principio di carattere generale: il diritto alla monetizzazione matura quando il dipendente non abbia potuto usufruire delle ferie per obiettive esigenze di servizio o per cause a sé non imputabili (Cons. Stato, Sez. III, n. 1138/2016; Cons. Stato, Sez. IV, n. 6047/2020). Le deroghe al divieto operano tuttavia in situazioni peculiari, caratterizzate dal carattere residuale dell’istituto del compenso sostitutivo.
Il Collegio richiama quindi l’indirizzo del TAR Palermo, Sez. III, n. 2685/2024 e n. 692/2024: tra le cause non imputabili rientra il collocamento in aspettativa per infermità, ma l’impedimento riguarda le sole ferie maturate durante il periodo di aspettativa, non quelle maturate anteriormente alla sospensione del rapporto. Richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste incompatibilità assoluta tra ferie e malattia, essendo il lavoratore in malattia libero di domandare la fruizione delle ferie maturate, mutando il titolo dell’assenza (Cass., Sez. L, n. 27392/2018).
Applicando tali principi, il Tribunale ritiene corretto il riconoscimento del pagamento sostitutivo per il solo periodo successivo al collocamento in aspettativa, dal novembre 2021 alla cessazione, cioè per gli anni 2021 e 2022. Quanto ai giorni maturati nel 2020, non risulta alcuna documentazione attestante l’impossibilità del congedo, né il godimento era impedito dalla condizione di malattia. Il Collegio osserva che al ricorrente era stata data facoltà di fruire delle ferie già maturate prima dell’aspettativa e che egli aveva scelto di non farlo; irrilevante è l’imprevedibilità del protrarsi della malattia, trattandosi di giornate maturate anteriormente (in termini, TAR Potenza n. 577/2023).
La stessa carenza del presupposto legittimante inficia la domanda relativa ai riposi compensativi. Il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE n. 218/2022 non è pertinente: essa concerne il caso in cui il dipendente non abbia autonomamente proposto domanda di godimento e il datore di lavoro non dimostri di averlo posto in condizione di fruire del congedo. Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato istanza, non riuscendovi per ragioni non riconducibili all’amministrazione. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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