Interesse ad agire contro titoli edilizi di terzi e pregiudizio di fatto (TAR Sicilia n. 3062 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo che impugna un titolo edilizio rilasciato ad altri deve allegare uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato e un effetto di ripristino concretamente utile e non meramente emulativo discendente dall’eventuale annullamento giurisdizionale. La generica denuncia di antropizzazione dei luoghi, di carenza di opere di urbanizzazione o di incidenza sul panorama non integra, di per sé, un interesse giuridicamente tutelabile, in assenza della lesione di una posizione giuridica qualificata, quale quella derivante da una servitù. L’individuazione del pregiudizio non può essere rimessa al giudice, perché l’onere di allegazione è di parte e una valutazione priva di parametri sconfinerebbe nell’arbitrio. I motivi aggiunti che investano atti riferibili a soggetti non evocati in giudizio con il ricorso introduttivo sono inammissibili per difetto di connessione oggettiva e soggettiva.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni confinanti in zona agricola, impugnavano davanti al TAR Sicilia due permessi di costruire rilasciati dal Comune di Avola per la demolizione e ricostruzione di unità collabenti e la realizzazione di monoalloggi, verande e tettoie a struttura precaria. Deducendo violazioni del d.P.R. n. 380/2001, della normativa regionale sul cd. Piano casa, delle prescrizioni del PRG in zona E1 e dell’art. 20 l.r. n. 4/2003, chiedevano l’annullamento dei titoli, contestando anche la natura solo apparentemente precaria delle opere.

Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti i ricorrenti lamentavano l’inerzia del Comune rispetto all’istanza di attivazione dei poteri di vigilanza urbanistica e l’omessa attivazione dei poteri di cui all’art. 19, commi 3, 6-bis e 6-ter, legge n. 241/1990 in relazione a una CILA e a una SCIA di un vicino, chiedendo altresì l’annullamento del verbale di accertamento edilizio e l’ordine di ripristino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha concentrato l’esame sulla legittimazione e sull’interesse ad agire, dichiarando i ricorsi inammissibili. Muovendo dal principio espresso da Cons. Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021, n. 22, il TAR ha ribadito che lo specifico pregiudizio non può consistere nella mera rappresentazione di circostanze esterne, non accompagnata dalla precisa allegazione del danno concretamente patito.

Né, secondo il Collegio, è sufficiente il richiamo all’assenza di opere di urbanizzazione o all’impatto dell’edificazione sul paesaggio agricolo e sul panorama goduto dalla proprietà dei ricorrenti. In mancanza di violazione di una posizione giuridica qualificata, come quella discendente da una servitù di non sopraelevazione, l’interesse azionato resta un interesse di mero fatto, non idoneo a sostenere l’impugnativa.

Il TAR ha poi escluso che la selezione del pregiudizio possa essere delegata al giudice. L’onere di allegazione grava sulla parte e un accertamento privo di criteri oggettivi finirebbe per sconfinare nell’arbitrio. Diversamente opinando, qualsiasi atto autorizzativo edilizio rilasciato a terzi diverrebbe impugnabile, con svuotamento del requisito dell’effetto di ripristino utile.

In via subordinata, il Collegio ha rilevato che, ove i ricorsi fossero ammissibili, sarebbe comunque cessata la materia del contendere sul permesso n. 16/2022, archiviato dopo la rinuncia della controinteressata. I motivi aggiunti sarebbero risultati inammissibili per difetto di connessione oggettiva e soggettiva con il ricorso introduttivo, non notificato al titolare dei provvedimenti ivi richiamati, e infondati nella parte relativa all’inerzia, essendo stato effettuato un sopralluogo e comunicato l’esito. Le spese sono state compensate, restando il contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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