Divieto di detenzione armi e obbligo di motivazione sui fatti sopravvenuti (TAR Sicilia n. 2521 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi, il potere discrezionale dell’autorità prefettizia, pur ampio e orientato alla tutela della sicurezza pubblica, deve essere esercitato in coerenza con la situazione di fatto oggettivamente esistente e sorretto da una congrua motivazione sulle ragioni concrete e attuali del provvedimento. L’amministrazione può valorizzare anche fatti non penalmente rilevanti e la remissione di querela non esclude di per sé la necessità di autonoma valutazione dei fatti ai fini dell’affidabilità. Tuttavia, quando la querela sia stata rimessa e il procedimento penale si sia chiuso con sentenza assolutoria, il giudizio di inaffidabilità non può omettere di dare atto di tali fatti sopravvenuti, dovendo indicare in concreto quali circostanze inducono a ritenere non più sussistente la fiducia richiesta al detentore di armi. Il difetto di motivazione e di istruttoria determina l’annullamento del provvedimento, con effetto demolitorio differito al termine assegnato per la nuova valutazione.
Il Fatto
La Prefettura di Catania ha imposto al ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di cessione delle armi possedute. Il provvedimento richiamava la nota del Commissariato di P.S. che aveva proposto l’adozione della misura, sulla base di una denuncia-querela presentata dalla moglie per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesione personale aggravata, per i quali la Procura aveva richiesto il rinvio a giudizio. L’amministrazione riteneva i fatti sintomatici di una situazione di esasperata conflittualità e tali da far venir meno la fiducia richiesta al detentore di armi; ometteva la comunicazione di avvio del procedimento per asserite esigenze di celerità.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo, tra l’altro, che prima della sua adozione era intervenuta la remissione della querela e la sentenza di assoluzione, circostanze non considerate. L’amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria. Muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia di armi, a tutela degli interessi primari della sicurezza e dell’ordine pubblico; ma tale discrezionalità deve rispettare i canoni di congruità e ragionevolezza, dando conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata e delle circostanze di fatto effettivamente ostative.
Richiamato l’orientamento di T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 26 settembre 2023, n. 2862, il Tribunale condivide l’indirizzo secondo cui l’amministrazione può valorizzare anche situazioni non penalmente rilevanti, ma indicative di una condotta non specchiata. Parimenti condiviso è l’orientamento, fatto proprio dalla Sezione con sentenza n. 1791/2026, secondo cui la remissione di querela non esclude l’avvenuta commissione del fatto, influendo solo sulla procedibilità del reato e lasciando integro il potere autonomo di accertamento dell’autorità amministrativa sull’affidabilità del soggetto.
Il passaggio decisivo è però successivo. Quando la querela da cui è scaturito il rinvio a giudizio sia stata rimessa e il procedimento penale sia stato definito con sentenza assolutoria, il giudizio di inaffidabilità non può non dare atto di tali fatti sopravvenuti: deve contenere una congrua motivazione che indichi in concreto quali fatti e circostanze abbiano indotto l’autorità di pubblica sicurezza a ritenere non più sussistente la fiducia richiesta.
Nel caso concreto la Prefettura non ha dato atto né della remissione della querela né dell’assoluzione, sopraggiunte nelle more e comunque anteriori all’adozione del provvedimento. Il giudizio prognostico non risulta quindi adeguatamente supportato dagli elementi richiamati, poiché non tiene conto dei fatti sopravvenuti che avrebbero imposto una valutazione concreta e ulteriore in ordine alla persistente inaffidabilità del ricorrente nonostante l’assoluzione.
Il ricorso è così accolto. Rimanendo indiscussa l’ampia discrezionalità riservata all’autorità prefettizia, l’effetto demolitorio è differito — sulla scorta di Cons. Stato, sez. I, parere n. 1233/2020 e delle pronunce della Sezione n. 144 del 17 gennaio 2025 e n. 3732 del 24 dicembre 2025 — allo scadere del termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, entro il quale l’amministrazione dovrà effettuare una nuova e completa rivalutazione con idoneo approfondimento istruttorio, tenendo conto del dettato conformativo. Trascorso tale termine il provvedimento impugnato cesserà di avere efficacia. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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