Assegno di cura e criteri regionali di priorità per risorse limitate (TAR Puglia n. 254 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegno di cura, a fronte di risorse finanziarie limitate la Regione non può esimersi dall’individuare criteri di priorità tra i richiedenti l’ammissione al beneficio. Tali criteri, ove si innestino su una preventiva valutazione sanitaria di gravissima non autosufficienza comune a tutti gli aspiranti, non alterano la finalità della prestazione e non sono affetti da eccesso di potere. La graduatoria non può invece fondarsi sulla maggiore o minore gravità della non autosufficienza, perché l’art. 3, comma 2, D.M. 26 settembre 2016 considera parimenti non autosufficienti gravissimi tutti i soggetti che rientrano negli indici ivi individuati. Ne deriva la ragionevolezza del criterio legato alle risorse disponibili e l’insussistenza di difetti di istruttoria o di motivazione in capo all’azienda sanitaria.

Il Fatto

La famiglia della ricorrente aveva inoltrato domanda di ammissione al beneficio dell’assegno di cura per l’anno 2018/2019. L’ASL Taranto ha definito l’istanza in termini di non finanziabilità, applicando i criteri di priorità individuati a livello regionale, pur in presenza di una condizione di gravissima non autosufficienza.

La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL e il relativo allegato, oltre agli atti consequenziali e alla comunicazione regionale di ammissione al beneficio senza finanziamento. Ha sostenuto che l’unico criterio di ammissione sarebbe la gravissima non autosufficienza e che ogni parametro ulteriore, riducendo la platea degli aventi diritto, sarebbe illegittimo. Si sono costituite la Regione Puglia e l’ASL Taranto, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma in via preliminare la giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti impugnati afferiscono all’esercizio di un potere discrezionale nella individuazione e applicazione dei criteri di ammissione a un beneficio assistenziale; la posizione del privato è di interesse legittimo, poiché il beneficio si consegue solo tramite l’attività amministrativa. Il riparto segue la causa petendi e l’art. 103 della Costituzione, con richiamo a Consiglio di Stato n. 2501 del 2016 e a precedenti della stessa Sezione.

Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio richiama la recente TAR Lecce n. 3 aprile 2023 e ne compendia le ragioni. A fronte di risorse limitate, la Regione non poteva esimersi dal fissare criteri di priorità tra i richiedenti: condizione lavorativa del nucleo familiare, fragilità sociale, fruizione di altre prestazioni sociali agevolate o socio-assistenziali, fruizione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie domiciliari.

Tali parametri non alterano la finalità del beneficio. Essi si innestano su una valutazione sanitaria già effettuata, identica per tutti gli aspiranti, e servono a individuare chi si palesa maggiormente bisognoso. La predeterminazione è essenzialmente legata alle risorse pubbliche disponibili, il che rende ragionevole il fine perseguito.

Il Collegio esclude che la graduatoria potesse formarsi sulla maggiore o minore gravità della non autosufficienza: una simile opzione contraddirebbe l’art. 3, comma 2, D.M. 26 settembre 2016, che considera parimenti non autosufficienti gravissimi tutti i soggetti rientranti negli indici. Nessun difetto di istruttoria o di motivazione è addebitabile all’ASL.

L’orientamento è confermato dal Consiglio di Stato n. 2728 del 12 aprile 2022, che ha validato la sentenza della Sezione n. 905/2020, rilevando che i criteri non sono irragionevoli, discriminatori né ingiustamente afflittivi. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e della delicatezza degli interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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