Ottemperanza a decreto ingiuntivo: poteri del giudice amministrativo e spese accessorie (TAR Sicilia n. 2569 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un provvedimento del giudice ordinario, il giudice amministrativo è rigidamente vincolato al comando contenuto nel titolo esecutivo e non può integrare né interpretare la statuizione civile, pena lo svolgimento di un’attività di sindacato sul rapporto sottostante in difetto di giurisdizione. Il creditore che agisce per l’adempimento deve provare soltanto la fonte del proprio diritto, mentre il debitore è gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo ai sensi dell’art. 2697, co. 2, c.c. L’esecuzione disposta comprende, oltre alle somme liquidate nel titolo, anche le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, che trovano titolo nel medesimo provvedimento giudiziale.

Il Fatto

Una società ha agito per l’esecuzione del giudicato nascente da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, con il quale era stato ingiunto a un’azienda sanitaria provinciale di pagare una somma determinata, oltre interessi moratori e spese professionali. Il provvedimento monitorio è stato dichiarato definitivamente esecutivo e notificato in forma esecutiva all’ente debitore.

Lamentando la mancata esecuzione del titolo, la società ha chiesto al Tribunale amministrativo di ordinare all’amministrazione il pagamento integrale, di assegnare un termine per gli adempimenti contabili e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’ente, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima verificato l’ammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a., rilevando l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.

Nel merito, il Tribunale ha accertato che il decreto ingiuntivo risultava tuttora non eseguito, senza che l’ente avesse addotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Richiamando il riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza per crediti pecuniari, il Collegio ha ribadito che il creditore deve provare solo la fonte del diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore deve dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo. L’amministrazione, non costituendosi, ha rinunciato a tale prova secondo l’art. 2697, co. 2, c.c.

Il passaggio centrale riguarda i limiti cognitori del giudice dell’ottemperanza. Di fronte a statuizioni del giudice civile, il giudice amministrativo svolge una mera attività esecutiva ed è vincolato al comando del titolo, non potendo precisare o integrare la decisione altrui, come confermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 3196 del 2020. Diversamente, si ammetterebbe un sindacato sul rapporto sottostante in palese difetto di giurisdizione.

Entro questo perimetro, il Collegio ha ritenuto comprese nell’esecuzione anche le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto necessarie a ottenere la definitività del decreto e dotate di titolo nello stesso provvedimento giudiziale, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. V, n. 6007 del 2022 e n. 1495 del 2021. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine di ottemperanza nel termine di sessanta giorni e nomina, in caso di inerzia, di un commissario ad acta, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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