Nessun affidamento su mappe SIG, compensazione interna esclusa dalle scelte del dichiarante (Cons. Stato n. 2574 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di aiuti PAC non può invocare un legittimo affidamento sulla classificazione delle superfici contenuta nel sistema informativo geografico gestito dall’Organismo pagatore. I principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 hanno valenza bilaterale: spetta al dichiarante aggiornare i dati e indicare correttamente le superfici a premio, anche prima dell’aggiornamento periodico delle mappe. La fruizione dei contributi resta soggetta a controlli amministrativi e in loco, e l’eventuale discrasia impone di accertare la situazione di fatto reale. La compensazione interna tra superfici ammissibili non opera quando le ulteriori superfici sono state qualificate dal dichiarante come non ammissibili: l’Organismo pagatore non può sostituirsi alla scelta aziendale senza violare la par condicio e il principio di autoresponsabilità del dichiarante.

Il Fatto

Una società agricola che gestisce un’azienda ovina e caprina presenta la domanda unificata per la campagna 2021, chiedendo pagamento di base, greening e due premi PSR, dichiarando 168 titoli PAC, un carico zootecnico di 134 UBA e una superficie a premio di 178,6514 ettari su 283,8973 ettari ammissibili.

Un controllo in loco del luglio 2021 si chiude con esito positivo. Nel marzo 2022 l’Organismo pagatore modifica l’esito, riduce la superficie eleggibile a 115,4418 ettari e applica la sanzione per sovra-dichiarazione prevista dall’art. 19 Reg. UE n. 640/2014, pari a 18.921,07 euro, compensata sui premi 2022 e iscritta nel registro nazionale dei debiti. Analoghi scostamenti riguardano le misure PSR 10.1.4 e 13.1.1. Il TAR Veneto accoglie il ricorso annullando i provvedimenti nella parte relativa alla riduzione delle superfici e alla mancata compensazione interna. L’Agenzia appella.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo d’appello dell’Agenzia sostiene che la responsabilità dei dati territoriali ricade interamente sul produttore e che le mappe georeferenziate non generano affidamento. La società replica richiamando buona fede e tutela dell’affidamento, sull’assunto che l’eleggibilità sia codificata dall’Amministrazione nel modulo precompilato.

Il Collegio ritiene il motivo infondato ma rovescia l’esito. L’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 fonda un rapporto bilaterale, come già affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2217 del 2025: se va tutelato l’affidamento del cittadino verso l’Amministrazione, va tutelato anche quello dell’Amministrazione verso il cittadino, proteggendola dalle asimmetrie informative. Il paradigma di buona fede impone al beneficiario di aggiornare i dati anche senza attendere l’aggiornamento triennale dei dati geospaziali. La fruizione dei contributi è soggetta a controlli e, in caso di discrasia, occorre accertare la realtà di fatto. Nel caso concreto nessun affidamento era configurabile.

Sul secondo motivo, l’Agenzia contesta la compensazione praticabile tra superfici eleggibili e non eleggibili presenti in domanda. Il Collegio conferma l’infondatezza dell’appello sul punto: nella domanda unificata la società ha espressamente qualificato le superfici mancanti come non ammissibili. L’Organismo pagatore ha preso atto di una decisione aziendale e non poteva soccorrere la beneficiaria senza violare la par condicio e l’autoresponsabilità del dichiarante. Non esistono in domanda altre superfici eleggibili oltre quelle dichiarate e poi ridotte in esito ai controlli.

La società ripropone il terzo motivo di primo grado, sulla illegittimità delle sanzioni per sovradichiarazione. La riproposizione è inammissibile: depositata il 19 gennaio 2026, oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dall’art. 101, comma 2, c.p.a., decorrente dalla notifica dell’appello del 22 luglio 2025.

L’appello è quindi accolto e, in parziale riforma, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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