Nessun incentivo senza contratto di dispacciamento: proroga legittima (Cons. Stato n. 2578 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici non matura per il solo fatto dell’ammissione al Registro e dell’entrata in esercizio dell’impianto. Occorre che l’operatore stipuli con il GSE la convenzione e il contratto di dispacciamento, senza i quali l’energia immessa non può essere misurata, ritirata e remunerata. La mancata inclusione nel dispacciamento non è imputabile al solo Gestore, ma ricade anche sull’operatore professionale, tenuto a informarsi sulle procedure di settore. È pertanto legittima la proroga del periodo di incentivazione disposta dal GSE per un tempo pari a quello di mancata inclusione, in un’ottica di favor per l’operatore. Il rispetto del limite del 10% della superficie agricola disponibile, ai sensi dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 28/2011, può dirsi integrato solo dalla data dell’atto che documenta la disponibilità dei terreni contigui, non da quella dell’entrata in esercizio.

Il Fatto

Una società agricola, titolare di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW sito in area agricola, chiedeva al GSE l’accesso alle tariffe incentivanti del Quinto Conto. Con provvedimento del 2018 il Gestore negava il riconoscimento per due ragioni: attestazioni non riferibili ai moduli installati e rispetto del limite del 10% di superficie agricola solo a far data dal 28 marzo 2014, giorno dell’atto ricognitivo di asservimento dei terreni contigui.

A seguito di istanza di annullamento in autotutela, nel 2022 il GSE riconosceva le tariffe decurtate del 10% a partire dal 28 marzo 2014, prorogando la scadenza del periodo incentivante al 17 gennaio 2040 in luogo del 17 settembre 2032. La società impugnava la proroga e il dies a quo, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il TAR Lazio rigettava il ricorso e i motivi aggiunti; la società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado. Il punto centrale è che l’ammissione alla tariffa omnicomprensiva comunicata nel 2014 non è sufficiente: l’impianto non ha mai percepito incentivi, perché la società non ha mai sottoscritto né la convenzione né il contratto di dispacciamento. Senza tale assetto contrattuale l’energia immessa non può essere contabilizzata economicamente.

La Corte chiarisce che il D.M. 5 luglio 2012 identifica l’entrata in esercizio non con la semplice connessione alla rete, ma con il funzionamento in parallelo e l’effettiva immissione di energia. Perché l’energia sia misurata e remunerata occorre un soggetto responsabile del dispacciamento: il GSE oppure un operatore di mercato. Nel caso concreto tale assetto è mancato fino al 2022.

Da qui la reiezione del primo motivo. La mancata stipula non è imputabile esclusivamente al Gestore: anche l’appellante, operatore professionale del mercato elettrico, aveva l’onere di attivarsi. Non è configurabile alcuna lesione del legittimo affidamento, perché non è verosimile che un operatore di settore non si avveda per anni della mancata percezione degli incentivi senza chiedere chiarimenti. Ne segue la legittimità della postergazione del periodo di incentivazione, disposta in chiave di favor per mantenere invariata la durata del beneficio.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la contraddittorietà del provvedimento del 2022. L’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 28/2011 richiede che non sia destinato all’impianto più del 10% della superficie agricola nella disponibilità del proponente. Dagli atti emerge che solo con l’atto ricognitivo del 28 marzo 2014 la società ha documentato la disponibilità dei terreni contigui per l’estensione necessaria. Prima di allora il requisito non era acclarato e gli argomenti dell’appellante restano vaghi sull’esatta estensione delle superfici. Il rispetto del limite decorre dunque da quella data.

La domanda risarcitoria è rigettata per genericità del danno e mancata prova dell’ingiustizia dello stesso e del nesso causale, a fronte della legittimità dei provvedimenti. L’appello è integralmente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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