Discrezionalità urbanistica e perequazione nel PUG: onere probatorio del privato (TAR Puglia n. 257 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte espresse dall’amministrazione nello strumento urbanistico generale sono connotate da ampia discrezionalità e non richiedono motivazione ulteriore rispetto al riferimento ai criteri tecnico-urbanistici seguiti nella redazione del piano e rinvenibili nella relazione di accompagnamento. Tali scelte sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo i limiti della verifica della loro manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, dovendo comunque ispirarsi a criteri di ponderazione tra interessi pubblici e privati. Il privato non può far derivare dalla destinazione impressa dal previgente PRG una situazione potiore rispetto ad altri proprietari: è titolare di un’aspettativa generica alla conservazione del regime urbanistico, non qualificata, salvo che ricorrano convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni o di silenzio-rifiuto. La denuncia di disparità di trattamento tra aree asseritamente omogenee richiede la prova dell’omogeneità e del diverso regime edificatorio. L’istituto della perequazione urbanistica non è violato quando le aree siano destinate all’acquisizione pubblica e non sussista disparità tra situazioni proprietarie.
Il Fatto
La società ricorrente impugna la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato in via definitiva il Piano Urbanistico Generale, unitamente alle tavole e alle norme tecniche di attuazione, nella parte in cui ai terreni agricoli di sua proprietà, posti in prossimità della costa, è stata impressa una destinazione incompatibile con lo sfruttamento a fini edificatori.
Le aree sono state individuate con campitura verde chiaro quali “CR 02: Contesto rurale di Piana e Torrente di Calenella”, in parte ricomprese nel “Sistema integrato di servizi pubblici per la Piana di Calenella”. La ricorrente lamenta la violazione della disciplina regionale, la disparità di trattamento rispetto a terreni contigui inclusi in contesto rurale ove sarebbe ammessa la nuova edificazione, il tradimento delle finalità perequative e l’approvazione del piano in assenza del piano comunale delle coste. Il Comune e la Regione resistono eccependo inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal principio consolidato secondo cui le scelte di pianificazione riflettono obiettivi di governo del territorio demandati agli organi dell’ente locale in regime di copianificazione con la Regione, ai sensi degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3497 del 2011 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 4505 del 2011, il Collegio ribadisce che il giudice amministrativo non può interferire con le scelte riservate all’amministrazione se non nei limiti della verifica della loro manifesta irragionevolezza.
Sul primo motivo, concernente la dedotta disparità rispetto al contesto “CR 04”, la censura è dichiarata infondata sul terreno probatorio. La ricorrente non individua con apposito stralcio cartografico l’area asseritamente favorita, né riporta la norma tecnica che vi ammetterebbe l’edificazione. Dalla tavola del piano e dalla legenda depositata in giudizio dalla Regione non risulta alcuna area contigua con la campitura indicata, risultando invece i terreni collocati nel Parco nazionale del Gargano e gravati dai vincoli del PPTR.
Quanto alla perequazione urbanistica, il Tribunale osserva che le aree ricadenti nel sistema integrato di servizi pubblici costituiscono un’invariante strutturale di tipo progettuale, consistente nell’acquisizione alla mano pubblica di aree a servizio della collettività. Per tali aree non si profila alcuna violazione dell’art. 14 della legge regionale n. 20/2001, poiché non sussiste né sussisterà disparità tra situazioni proprietarie nella zona.
Infine, la doglianza sull’omessa preventiva approvazione del piano comunale delle coste è dichiarata inammissibile per difetto di interesse: la ricorrente non specifica in che modo l’accoglimento possa giovare alla propria posizione. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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