Occupazione sine titulo del demanio marittimo e obbligo di rimozione del proprietario (TAR Sardegna n. 133 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione e sgombero delle opere realizzate senza concessione su area del demanio marittimo, adottato ai sensi dell’art. 54 cod. nav., costituisce atto dovuto e non espressione di discrezionalità amministrativa, esercitabile in ogni tempo in presenza di un illecito permanente. La responsabilità per l’abuso non si esaurisce in capo all’autore materiale dell’opera, ma si estende a chiunque ne tragga un vantaggio concreto e stabile nel tempo, segnatamente al proprietario dell’immobile cui l’opera accede, anche se non l’ha realizzata. Non è pertanto richiesta una motivazione specifica sulla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità rispetto all’interesse privato. Il solo decorso del tempo non radica alcun affidamento legittimo in capo all’acquirente di un manufatto abusivo, quando l’assenza di titolo abilitativo sia conoscibile.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquistato nel 2007, mediante asta giudiziaria, un immobile sito in località Capitana, nel Comune di Quartu Sant’Elena. Davanti alla proprietà, sulla spiaggia, è presente uno scivolo in calcestruzzo che dalla cancellata attraversa l’area demaniale e giunge al mare. Nel 2017 l’Agenzia del Demanio contestava l’occupazione in via esclusiva di circa 20 mq di area demaniale, in carenza di titolo concessorio o autorizzatorio.

Dopo le osservazioni del privato, la Capitaneria di Porto di Cagliari adottava il provvedimento del 4.3.2019, con cui ingiungeva lo sgombero dell’area occupata sine titulo. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sardegna, deducendo la violazione dell’art. 54 cod. nav. e l’insussistenza di un’occupazione abusiva a proprio carico, non avendo realizzato l’opera, e invocando il proprio legittimo affidamento. Con due successivi atti di motivi aggiunti impugnava, per illegittimità derivata, le richieste di pagamento delle indennità per occupazione avanzate dall’Agenzia del Demanio e dalla Regione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di estromissione della Regione, rilevando che gli atti regionali mantengono autonomia e producono effetti diretti nella sfera del ricorrente. Nel merito, l’art. 54 cod. nav. impone la rimozione delle opere realizzate senza concessione su suolo demaniale marittimo, a spese di chi le ha costruite, salva diversa determinazione dell’autorità competente. La norma è funzionale alla tutela del demanio e alla rimozione delle opere abusive.

La documentazione fotografica dimostra l’idoneità dell’opera all’accesso al mare direttamente dalla proprietà privata e all’alaggio di piccole unità da diporto. Il dislivello dedotto non impedisce tali utilizzi. L’accessorietà del manufatto alla proprietà risulta provata: lo scivolo agevola oggettivamente l’accesso al mare, rafforzando il legame funzionale con l’immobile e il vantaggio esclusivo rispetto alla collettività.

Il carattere abusivo dell’occupazione giustifica l’esercizio dei poteri repressivi, che non hanno natura possessoria né petitoria e sono esercitabili in ogni tempo. L’obbligo di rimozione riguarda chi ha realizzato l’opera, ma si estende a chiunque tragga un vantaggio concreto e stabile dal manufatto, come il proprietario dell’immobile cui l’opera accede. Diversamente opinando si consentirebbe ai nuovi acquirenti di beneficiare di opere irregolari senza conseguenze. Il Collegio richiama l’art. 823 c.c. quale fondamento dei poteri di autotutela esecutiva.

Il Collegio conferma l’orientamento secondo cui l’ordine di ripristino è atto dovuto (Cons. Stato, sez. VI, n. 1886 del 2011) e non richiede motivazione specifica sulla prevalenza dell’interesse pubblico. Il legittimo affidamento non è tutelabile: l’art. 54 cod. nav. opera rispetto a opere prive di titolo concessorio, e chi acquisisca un immobile con opera abusiva conoscibile non può confidare nella sua regolarità (Cons. Stato, sez. VII, n. 659 del 2024; Cons. Stato, Ad. plen., n. 9 del 2017 in materia di abusi edilizi).

Quanto alle indennità, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: la richiesta di pagamento attiene a un diritto soggettivo e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. (Cons. Stato, sez. VI, n. 874 del 2010). Il ricorso introduttivo è respinto nel merito; spese compensate per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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