Ottemperanza al decreto equa riparazione e penalità di mora contro il Ministero (TAR Calabria n. 259 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai decreti della Corte d’appello emessi ex art. 3 l. n. 89/2001, il TAR, rivedendo il proprio orientamento, ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e il decorso di sei mesi dalla sua presentazione. Spetta all’amministrazione provare l’avvenuta esecuzione del giudicato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Essa si aggiunge agli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ex art. 3 l. n. 89/2001. Il titolo ingiunge al Ministro della Giustizia di pagare in favore di uno dei ricorrenti la somma complessiva di € 2.068,00, oltre interessi dal deposito del ricorso al soddisfo, e le spese processuali in favore di parte ricorrente, da distrarre in favore del difensore.

Il decreto ha autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. I creditori hanno inviato la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. Il Ministero della Giustizia, regolarmente notificato, non si è costituito. I ricorrenti chiedono anche la condanna al pagamento della somma ex art. 114 lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ricostruisce i requisiti dell’azione di ottemperanza e ne afferma la sussistenza. Il collegio precisa di rivedere la propria precedente giurisprudenza: per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex l. n. 89/2001 non sono più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato n. 1423/2021.

Quanto all’onere probatorio, il giudice rileva che la P.A. non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. L’inerzia dell’amministrazione integra quindi il presupposto per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a..

Sulla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti.

L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta, per effetto del quale la P.A. sostituita perde il potere di eseguire il giudicato. Il TAR ordina l’esecuzione nel termine di trenta giorni e nomina sin d’ora, per la persistente inottemperanza, un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà nel termine di novanta giorni dall’istanza di parte.

Le spese sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore. Il contributo unificato è dovuto e va rimborsato, essendo ricorrente anche il difensore per le spese distratte. In caso di mancata refusione, al pagamento provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *