Esecuzione del giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2676 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore assolve l’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè l’esistenza di una decisione passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.. Spetta invece all’amministrazione intimata provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo il criterio dell’art. 2697 cod. civ.. La costituzione in giudizio priva di qualsiasi giustificazione dell’inadempimento non integra tale prova e conferma la persistenza dell’obbligo di ottemperanza. Ne consegue l’ordine di integrale esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Il Fatto

Con sentenza n. 461 del 7 febbraio 2023 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 1500,00 oltre accessori. La decisione è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva.

La ricorrente ha dedotto che l’amministrazione non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione e non ha corrisposto le somme dovute. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore anticipatario. Il Ministero si è costituito con atto formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, ravvisandola nel passaggio in giudicato della sentenza, nella notificazione del titolo esecutivo e nel superamento del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Su tali presupposti la domanda di ottemperanza è stata ritenuta ammissibile.

Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La parte ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, individuato nella decisione del giudice ordinario passata in giudicato.

Su questa base l’onere si è spostato sull’amministrazione, cui incombeva dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi di condizioni ostative. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. La difesa erariale non ha quindi assolto il carico probatorio che le competeva.

Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo dell’amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine il Collegio ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, il quale provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni.

Le spese sono state poste a carico della soccombenza e liquidate in € 250,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia. Il ricorso è stato così accolto, con ordine di esecuzione impartito all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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