Impianti di telefonia: fideiussione regionale travolta dalla declaratoria di incostituzionalità (Cons. Stato n. 268 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che impone, ai fini dell’autorizzazione o dell’attivazione degli impianti di comunicazione elettronica, oneri non previsti dalla legge statale travolge con efficacia ex tunc anche la disposizione regolamentare comunale che di quella norma costituisce attuazione. Il divieto posto dall’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003 di imporre oneri o canoni non stabiliti per legge copre l’intera realizzazione dell’impianto, che non può essere disgiunta dall’attivazione del segnale. Ne segue l’annullamento del regolamento comunale nella parte relativa al certificato fideiussorio e l’obbligo dell’amministrazione di svincolare la garanzia illegittimamente pretesa.
Il Fatto
Due società operatrici di telefonia presentavano istanza congiunta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto. Il Comune negava il titolo sul rilievo della mancata produzione del certificato fideiussorio a garanzia degli oneri di smantellamento e ripristino ambientale e del relativo atto di impegno, pretesi da una legge regionale e dal regolamento comunale applicativo.
Il TAR accoglieva i ricorsi e annullava i dinieghi, ma riteneva non rilevante la questione di legittimità costituzionale, leggendo gli oneri come condizione non del rilascio ma solo del successivo esercizio dell’impianto. L’operatrice appellava limitatamente a questo capo. Nelle more il Comune rilasciava il nulla osta, richiedendo comunque la fideiussione ai fini della messa in funzione; la società la prestava con riserva di svincolo.
La Motivazione della Corte
La Sezione aveva già respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello e, con ordinanza collegiale, aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione relativa all’art. 5, comma 3, lett. d) ed e), della legge regionale Molise n. 20/2006, in relazione all’art. 117, comma 3, Cost. e all’art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità della lettera e) della disposizione regionale.
Il Collegio prende atto della declaratoria e ne trae la conseguenza sistematica: il venir meno dell’obbligo di presentazione del certificato fideiussorio opera con efficacia retroattiva, sia ai fini dell’autorizzazione sia ai fini della successiva attivazione, e travolge la lettura che il TAR aveva dato della normativa regionale.
Da qui l’annullamento, in parziale riforma, anche dell’art. 11 del regolamento comunale, nella parte relativa al certificato fideiussorio, perché fondato su una norma di legge regionale espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc. La sentenza di primo grado resta confermata nel resto.
La conseguenza operativa è l’obbligo per il Comune di procedere allo svincolo della garanzia illegittimamente richiesta, anche ai soli fini della messa in funzione dell’impianto. Le spese del doppio grado sono compensate, in ragione del fatto che il diniego iniziale si fondava su una normativa regionale dichiarata incostituzionale solo in seguito.
Nota della Redazione
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