Controlli GSE sui certificati bianchi: autotutela illegittima se il termine è incongruo (Cons. Stato n. 2712 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici annulla in autotutela l’accoglimento di una Richiesta di Verifica e Certificazione, limitandosi a rivalutare la documentazione già acquisita senza allegare falsità delle dichiarazioni o sopravvenuta carenza dei requisiti, costituisce esercizio del potere di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e non dei poteri di verifica e controllo. I controlli sulle richieste di certificazione bianca devono svolgersi a campione, sulla singola RVC e non sull’intera attività dell’operatore, secondo i principi di proporzionalità, equità e contraddittorio. È illegittimo l’annullamento motivato dalla mancata presentazione di osservazioni quando il termine assegnato risulti incongruo rispetto a una serie numericamente anomala in eccesso di adempimenti. Il provvedimento di restituzione degli incentivi, quale atto di autotutela esecutiva, è travolto in via derivata.

Il Fatto

Una società operante come ESCo curava per i propri clienti le fasi del procedimento di attribuzione degli incentivi per l’efficienza energetica, compresa la rendicontazione. Il GSE, con provvedimento del 28 marzo 2018, annullava d’ufficio l’accoglimento di una RVC e chiedeva la restituzione degli incentivi. L’atto era preceduto da una comunicazione di avvio nella quale il Gestore contestava quattro profili tecnici e documentali e assegnava dieci giorni per le osservazioni.

La società impugnava davanti al TAR Lazio, che respingeva ricorso principale e motivi aggiunti. Proponeva appello, dolendosi tra l’altro della qualificazione del potere esercitato e della sproporzione dell’onere impostole, perché nei due giorni tra l’1 e il 2 marzo 2018 aveva ricevuto sette comunicazioni di avvio relative a complessive centoundici RVC.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie i primi due motivi. Il provvedimento impugnato esprime il potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, sia per il dato formale della qualificazione espressa, sia per il dato sostanziale desumibile da motivazione e dispositivo. Il Gestore si è limitato a rivalutare la documentazione già acquisita, senza addurre falsità delle dichiarazioni rese o sopravvenuta carenza dei requisiti, giungendo a una conclusione opposta a quella precedente sulla base di generici approfondimenti tecnici.

Fondati sono anche i motivi sulla proporzionalità. La Sezione richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, n. 1354 del 2026; n. 1217 e n. 1218 del 16 febbraio 2026; n. 4176 del 15 maggio 2025) e l’art. 14 delle Linee Guida EEN 9/11: i controlli sono a campione, sulla singola richiesta e non sull’intera attività dell’istante, e non possono tramutarsi in un controllo massivo e generalizzato.

Nel caso concreto la simultaneità delle sette comunicazioni in due giorni è sintomatica di un controllo massivo. La richiesta contestuale di osservazioni e integrazioni per centoundici RVC, pur formalmente frazionata in più procedimenti, imponeva un onere rispetto al quale il termine di dieci giorni è incongruo. Ne deriva l’illegittimità dell’annullamento fondato sulla sola mancata presentazione di osservazioni, tanto più che la documentazione richiesta non è contemplata espressamente dall’art. 14 delle Linee Guida del 2011.

Il Collegio valorizza la buona fede dell’appellante, che in primo grado ha provato di aver trasmesso al Gestore tre supporti ottici per riscontrare le richieste, consentendogli di rivalutare le singole posizioni. Quanto al provvedimento di restituzione degli incentivi, qualificato come autotutela esecutiva, esso è affetto in via derivata dai medesimi vizi.

Assorbiti gli ulteriori motivi, l’appello è accolto e la sentenza riformata: annullati i due provvedimenti impugnati. L’annullamento è ritenuto pienamente satisfattivo dell’interesse alla conservazione dei benefici. Spese del doppio grado compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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