Rinnovo permesso di soggiorno e prova del reddito effettivo (TAR Lombardia n. 272 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la documentazione fiscale prodotta dal richiedente non è sufficiente a comprovare l’effettività del reddito allorché manchi un riscontro oggettivo di natura contabile, essendo la sua formazione potenzialmente strumentale al rinnovo e compatibile con la natura fittizia del rapporto o dell’attività lavorativa. L’irreperibilità del destinatario, derivante dalla mancata comunicazione della variazione del domicilio, non vizia il procedimento per omessa notifica del preavviso di rigetto, non essendo imputabile all’amministrazione. Le regolarizzazioni fiscali e contributive intervenute dopo la chiusura del procedimento amministrativo sono inammissibili nel giudizio di legittimità, in applicazione del principio tempus regit actum, poiché la norma di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 è diretta alla pubblica amministrazione e non al giudice.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto con cui la Questura di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il diniego si fonda sull’assenza di versamenti previdenziali e fiscali nel triennio 2013-2016 e per il 2018, con un esiguo versamento nel 2017, e sulla presentazione della dichiarazione dei redditi solo ad anni alterni, in concomitanza con la presentazione dei kit per il rinnovo.
L’amministrazione ha inoltre rilevato che l’ultima dichiarazione disponibile, relativa all’anno 2017, recava un reddito d’impresa lordo privo di riscontro contabile. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 644 del 2020 e, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto la censura relativa all’omessa notifica del preavviso di rigetto. Il motivo è infondato: risulta per tabulas che l’amministrazione ha avviato correttamente la notificazione, resa impossibile dall’irreperibilità del ricorrente, determinata dalla mancata comunicazione della variazione del domicilio abituale ai sensi dell’art. 6 del T.U. Immigrazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che l’inerzia consapevole del destinatario nel recupero della comunicazione non può operare in danno di chi l’ha trasmessa, essendo illegittimo il provvedimento solo quando la comunicazione manchi per espressa volontà dell’amministrazione e non per irreperibilità o vizio di forma.
Passando alle doglianze sulla rateizzazione delle cartelle e sull’adesione alla pace fiscale con versamento delle prime due rate, il collegio le ritiene non meritevoli di accoglimento. La Questura ha verificato che il ricorrente ha presentato le dichiarazioni dei redditi dal 2011 sempre ad anni alterni, proprio in concomitanza con l’invio dei kit postali recanti le istanze di rinnovo.
Tali elementi sorreggono adeguatamente la conclusione dell’amministrazione circa la creazione di documentazione fittizia dimostrativa della disponibilità di redditi. Il TAR richiama il principio secondo cui, in assenza di riscontri contabili, ai documenti di provenienza della parte non può attribuirsi rilevanza probatoria, poiché la loro formazione è compatibile con l’eventuale natura fittizia del rapporto o dell’attività lavorativa. Per dimostrare l’effettività dell’attività lavorativa non basta la documentazione fiscale, che dichiara solo la percezione di un reddito: è necessario che l’attività esista e sia controllabile dall’amministrazione, poiché la permanenza in Italia presuppone il reperimento di una sistemazione lavorativa che assicuri adeguati mezzi leciti di sussistenza.
Il collegio aggiunge che neppure nel giudizio il ricorrente ha dimostrato l’effettiva disponibilità di adeguate fonti di sostentamento, presupposto imprescindibile per il rilascio del titolo. Richiama quindi il principio tempus regit actum: sono inammissibili le regolarizzazioni postume rispetto al provvedimento impugnato, poiché la previsione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 è norma diretta alla pubblica amministrazione e non al giudice, sicché i fatti sopravvenuti alla chiusura del procedimento non possono essere valutati.
Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato, con compensazione delle spese di lite in considerazione della vicenda nel suo complesso.
Nota della Redazione
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