Fascia di rispetto autostradale e divieti tassativi ammettono demolizione parziale senza ricostruzione (TAR Lombardia n. 2760 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle fasce di rispetto autostradali l’art. 28 del Regolamento al Codice della Strada individua un elenco tassativo di interventi preclusi: le nuove costruzioni, le demolizioni integrali con conseguente ricostruzione e gli ampliamenti fronteggianti le strade. Ogni altro intervento edilizio sull’esistente è ammesso, purché non comprometta la finalità di sicurezza del traffico e di disponibilità della fascia. Il parere dell’ente proprietario della strada o del concessionario, che qualifichi il progetto in una categoria generale senza verificarne in concreto la riconducibilità a una delle tipologie vietate, è illegittimo per eccesso di potere e per violazione del dettato normativo. La demolizione parziale senza ricostruzione della volumetria eliminata, unita al rifacimento della copertura con sagoma più bassa, non integra alcuna delle fattispecie precluse e non richiede la qualificazione come restauro e risanamento conservativo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria pro quota di un compendio immobiliare ricadente nel territorio di un Comune e collocato a circa quindici metri dal confine dell’autostrada, presentava istanza di autorizzazione paesaggistica e poi di permesso di costruire per un intervento su un fabbricato accessorio ad uso autorimessa. Il progetto prevedeva la demolizione della porzione meridionale del manufatto, senza ricostruzione, e la sostituzione della copertura della parte restante, con modifica della sagoma.
Ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, il Comune chiedeva il parere alla società concessionaria della tratta autostradale. Questa esprimeva un parere negativo, richiamando a sua volta un parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non depositato in giudizio. La ricorrente impugnava il diniego, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 495/1992 e delle norme tecniche del piano urbanistico comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione effettiva dell’intervento. La descrizione contenuta nell’intitolazione della pratica edilizia non è dirimente: la consistenza del progetto si desume dalle tavole grafiche, che distinguono in colore le demolizioni e le nuove opere. Dal disegno emerge che la demolizione riguarda solo una porzione dell’edificio, che il muro di confine resta conservato con riduzione di altezza e risagomatura, e che il rifacimento concerne la sola copertura della parte mantenuta.
Su questa base il Tribunale esamina l’art. 28 del Regolamento al Codice della Strada, che nelle fasce di rispetto dei centri abitati prescrive le distanze minime per le nuove costruzioni, per le demolizioni integrali con ricostruzione e per gli ampliamenti frontisti. Le norme del piano urbanistico comunale riproducono fedelmente tale prescrizione. Le tipologie precluse sono quindi tre e tassative: ogni intervento diverso è consentito nella fascia.
L’opera progettata non rientra in alcuna di esse. Non è nuova costruzione, perché il fabbricato è preesistente; non è demolizione integrale con ricostruzione, perché la volumetria eliminata non viene ricostruita; non è ampliamento, perché superficie e volumetria risultano ridotte. Il parere impugnato, che aveva qualificato l’intervento come manutenzione straordinaria e poi lo aveva escluso perché non riconducibile al restauro e risanamento conservativo, incorre in una contraddittorietà e in un fraintendimento della documentazione.
Il Collegio ribadisce che le norme edilizie e quelle sulle distanze stradali operano su piani distinti: le prime regolano lo sviluppo del territorio, le seconde tutelano la circolazione e la sicurezza. Il potere dell’ente proprietario o del concessionario è funzionale alla verifica del rispetto delle distanze per opere nuove o ampliamenti. Esso non può spingersi a classificare il progetto in una categoria generale per escluderne la compatibilità, senza valutare in concreto la riconducibilità all’elenco tassativo, altrimenti svia dalle proprie finalità, in violazione anche dei principi di logicità ed economicità dell’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241/1990.
Le censure relative al parere ministeriale sono assorbite, trattandosi di atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo. Il ricorso è accolto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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