Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere nel silenzio della P.A. (TAR Sicilia n. 2769 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ostensione dei documenti richiesti, intervenuta in corso di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione sull’istanza di accesso. La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente non elide il giudizio sulla soccombenza virtuale: l’amministrazione che ha omesso di riscontrare l’istanza nei termini va condannata alla rifusione delle spese di lite. Il principio opera anche quando la richiesta di rinuncia dell’amministrazione sia rimasta priva di pronuncia sulla domanda di refusione delle spese e del contributo unificato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno attraversato da una strada privata che consente l’accesso a un impianto di depurazione, ha chiesto al Comune l’accesso a una serie di atti relativi alla realizzazione di un passaggio alternativo all’impianto, tra cui il visto di conformità urbanistica, il nulla-osta idraulico, l’autorizzazione paesaggistica, l’autorizzazione idraulica, un parere tecnico e la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo. L’istanza faceva seguito a un contenzioso di fatto sull’uso della strada, sfociato in due ordinanze sindacali contingibili e urgenti che avevano imposto al ricorrente di consentire il transito del personale del gestore.
L’amministrazione non ha fornito alcun riscontro all’istanza di accesso. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio del Comune. In corso di giudizio il Comune ha osteso gli atti con una nota di fine luglio e ha invitato il ricorrente a rinunciare al ricorso per cessazione della materia del contendere; il ricorrente ha condizionato la rinuncia alla refusione delle spese e al rimborso del contributo unificato, senza ottenere pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che l’amministrazione ha effettivamente osteso gli atti oggetto dell’istanza nel corso del giudizio. La soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, preclude una pronuncia sul merito del silenzio e impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La questione che il Collegio deve affrontare non attiene dunque all’accesso, ormai riconosciuto in via amministrativa, ma alla regolazione delle spese. Il Tribunale applica il principio della soccombenza virtuale: occorre cioè verificare quale parte sarebbe risultata soccombente ove il giudizio fosse stato deciso nel merito. L’inerzia iniziale dell’amministrazione, che non ha riscontrato l’istanza nei termini e ha indotto il ricorrente a ricorrere, integra un’ipotesi di soccombenza virtuale dell’ente.
Su questa base il Comune viene condannato alla rifusione delle spese di lite. La liquidazione tiene conto della semplicità della fattispecie, che ha reso l’attività difensiva di ridotta complessità. Il Collegio non si pronuncia sul merito dell’istanza di accesso, ormai soddisfatta, ma sull’onere delle spese sostenute per ottenere quel risultato.
La decisione conferma l’orientamento secondo cui la condotta dell’amministrazione che soddisfi l’interesse del ricorrente solo dopo il ricorso non può tradursi in un vantaggio economico per l’ente. La cessazione della materia del contendere non è quindi un esito neutro sul piano delle spese: la soccombenza virtuale ne orienta la distribuzione secondo l’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza della sopravvenienza.
Nota della Redazione
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