Revoca del permesso di soggiorno per mendaci dichiarazioni di ospitalità e impiego (TAR Sicilia n. 2784 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La produzione di dichiarazioni di ospitalità e di impiego lavorativo fittizie, utilizzate per ottenere il permesso di soggiorno, integra un fatto ostativo che legittima la revoca del titolo ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. Il mendacio opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa, poiché rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretta. La falsa documentazione costituisce un quid pluris rispetto alla mera assenza del requisito e non può essere sanata dalla successiva dimostrazione del requisito sottostante. Gli elementi di inserimento sociale e la mancata valutazione della pericolosità non sono bilanciabili con la fattispecie impeditiva. Stante la natura vincolata del provvedimento, la violazione delle garanzie partecipative non ne determina l’illegittimità.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Messina, con decreto del 7 settembre 2022, revocava il permesso di soggiorno rilasciato a un cittadino egiziano. Il provvedimento si fondava sulla circostanza che questi aveva prodotto, per il tramite di terzi, mendaci dichiarazioni di ospitalità e di impiego lavorativo.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sosteneva di frequentare un corso di lingua italiana e di disporre di alloggio e occupazione, elementi dimostrativi dell’inserimento sociale, e contestava la mancata valutazione della propria pericolosità. L’istanza cautelare veniva rigettata. Il Ministero dell’Interno e la Questura resistevano, deducendo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. Richiama la giurisprudenza secondo cui la produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza nel territorio è sanzionabile con la perdita del titolo, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi.
La Corte sottolinea che la falsa dichiarazione opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa, altrimenti venendo meno la ratio della disciplina sul mendacio. Nel caso concreto è incontestato che il permesso sia stato rilasciato in virtù di una dichiarazione di ospitalità e di impiego fittizia, seppur in assenza di dolo dell’istante, che secondo la propria tesi non avrebbe compreso il tenore delle dichiarazioni rese per il tramite di terzi.
La lettura combinata con l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 — che impone all’Amministrazione di dichiarare l’inammissibilità della domanda quando si avveda della falsità della documentazione — conferma la valenza ostativa del mendacio. La condotta di produzione di documentazione falsa integra un quid pluris rispetto alla mera assenza del requisito, minando il rapporto di fiducia tra istante e amministrazione. La conclusione non può essere superata neanche dalla successiva dimostrazione del requisito sottostante.
Quanto all’attuale disponibilità di alloggio e all’attività lavorativa, si tratta di elementi estranei al giudizio, non potendo sanare la falsità della documentazione in virtù della quale era stato rilasciato il permesso revocato. Parimenti inconferenti sono le doglianze sulla mancata valutazione della pericolosità sociale e dell’inserimento: la revoca non si è basata su tali profili ed è sufficiente a fondarla la sola falsità documentale.
Infine, stante la natura vincolata del provvedimento, la violazione delle garanzie partecipative non ne determina l’illegittimità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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