Ordine di demolizione atto vincolato e irrilevanza del mancato avviso procedimentale (Cons. Stato n. 2778 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio, adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce atto dovuto e vincolato, sicché non richiede motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata. Il mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 degrada a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Nel processo amministrativo non è configurabile un diritto della parte al rinvio della trattazione della causa, fuori dai casi tassativi di legge: il differimento richiede una situazione eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., rimessa alla valutazione del giudice. Né il mero decorso del tempo dalla commissione dell’abuso incide sulla legittimità dell’esercizio del potere repressivo, che può essere esercitato anche tardivamente.
Il Fatto
Il Comune di Lizzanello ha ingiunto alla ricorrente, con ordinanza dirigenziale del 5 agosto 2013, la demolizione entro novanta giorni di un fabbricato rustico di circa 114 mq e del muro di delimitazione, realizzati in carenza di permesso di costruire su terreno in proprietà indivisa. Il provvedimento interveniva dopo che il Comune di Cavallino, con propria ordinanza del maggio 2011, era stato annullato dal TAR Puglia – Lecce per incompetenza territoriale, essendo stata ritenuta viziata la procedura di modifica dei confini comunali: l’area continuava quindi a ricadere nel Comune di Lizzanello.
La ricorrente impugnava l’ingiunzione con cinque motivi, deducendo violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, contraddittorietà rispetto agli atti presupposti e difetto di motivazione, anche in relazione alla pendenza del procedimento di ridefinizione dei confini e all’adozione del DPP al PUG. Il TAR respingeva il ricorso. Proponeva appello la parte soccombente, senza costituzione dei Comuni intimati.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il primo profilo investe la mancata concessione dell’ennesimo rinvio, sollecitato in attesa dell’adozione del PUG. La Sezione rileva che non ricorreva alcuna situazione eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., unica condizione idonea a giustificare il differimento, richiamando la propria sentenza n. 654 del 2026 e Cons. Stato n. 9760 del 2025. Le parti non vantano un diritto al rinvio: la valutazione spetta al giudice, nel bilanciamento tra esigenze difensive e ragionevole durata del processo. La circostanza che la parte avesse già ottenuto numerosi rinvii, con spostamento della trattazione dal 2019 al 2024, imponeva anzi una rapida decisione, considerata la risalenza della controversia.
Nel merito, la Corte conferma che l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato (Cons. Stato n. 1268 del 2026). Il mancato avviso ex art. 7 legge n. 241/1990 non assume rilievo quando è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (Cons. Stato n. 3168 del 2025): la censura di mancata partecipazione procedimentale è pertanto respinta, degradando l’omissione a irregolarità non invalidante ex art. 21-octies, comma 2.
Quanto alla pendenza del procedimento di ridefinizione dei confini, la doglianza è manifestamente infondata: rileva unicamente la competenza territoriale al momento della constatazione degli abusi, mentre lo spostamento dei confini è evento futuro e incerto nell’an e nel quando. L’ordine di demolizione non esige motivazione sull’interesse pubblico concreto, essendo sufficiente la descrizione delle opere e l’individuazione delle violazioni accertate (Cons. Stato n. 6301 del 2025); il decorso del tempo non incide sulla legittimità del potere repressivo, esercitabile anche tardivamente (Cons. Stato n. 9688 del 2025). La pretesa di investire l’organo politico non poggia su alcuna disposizione e contrasta con la doverosità della repressione.
Infine, la compatibilità dell’intervento con il DPP al PUG adottato è irrilevante: le disposizioni invocate prevedono conservazione e riuso del patrimonio esistente, non edificazione ex novo. Anche a voler ritenere l’area edificabile, i privati non potevano costruire senza titolo edilizio: la compatibilità urbanistica avrebbe semmai potuto fondare una domanda di sanatoria.
Nota della Redazione
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