Certificazione dei crediti PA non annullabile in autotutela: natura negoziale (C.G.A.R.S. n. 280 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, rilasciato mediante la piattaforma elettronica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non ha natura provvedimentale, ma negoziale. Esso integra una manifestazione di volontà dell’amministrazione debitrice recante l’impegno, non più ritrattabile una volta decorso il termine di sette giorni previsto dall’art. 37, comma 7-bis, d.l. n. 66/2014, a pagare il credito certo, liquido ed esigibile in favore dell’avente diritto. Ne consegue che la certificazione non è assoggettabile al potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, che attinge esclusivamente il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies. La procedimentalizzazione dell’iter di rilascio non vale a trasformare in pubblico potere ciò che rimane esercizio di autonomia negoziale nell’ambito di un rapporto obbligatorio.
Il Fatto
La banca appellante era cessionaria pro soluto di crediti certificati dall’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio per un valore nominale di euro 90.486,48, in virtù di contratto di cessione stipulato con la società originaria creditrice. La cessione era stata comunicata mediante la piattaforma elettronica e l’ente debitore non aveva opposto alcun rifiuto nel termine di sette giorni.
Dopo l’azione monitoria della banca contro il debitore inadempiente, l’Istituto ha ritirato in autotutela la certificazione con provvedimento n. 172 del 19 ottobre 2018, eccependo l’assenza di accertamento dei requisiti del credito, violazioni in materia di evidenza pubblica, mancanza della delibera a contrarre e dell’impegno di spesa. Il TAR Sicilia ha dapprima declinato la giurisdizione, poi, riassunta la causa, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo che la certificazione avesse esaurito la propria funzione con la cessione. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica, rilevando che la preclusione invocata opera solo quando manchi del tutto uno scritto cui replicare, non quando sia la parte replicante a non aver depositato la prima memoria.
Nel merito, la Corte supera la declaratoria di carenza di interesse. La pendenza del giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il giudice ordinario aveva sospeso la provvisoria esecutività proprio in ragione del provvedimento di autotutela, dimostra l’utilità concreta dell’eventuale annullamento: avveratasi la reviviscenza della certificazione, il cessionario potrebbe far valere la sua efficacia anche sul piano negoziale. La conclusione del primo giudice, secondo cui la certificazione sarebbe atto di mera dichiarazione esauritosi con la cessione, non tiene conto della disciplina speciale.
Il percorso argomentativo si snoda attraverso la ricognizione dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 9 d.l. n. 185/2008, dell’art. 7 d.l. n. 35/2013, dell’art. 37 d.l. n. 66/2014 e dell’art. 28-quater d.P.R. n. 602/1973. La certificazione è configurata come obbligo per l’amministrazione, supplito da un commissario ad acta; reca la data prevista di pagamento; impone la verifica ex art. 48-bis prima del rilascio; attribuisce la garanzia dello Stato ai crediti ceduti e consente ulteriori cessioni in favore di Cassa depositi e prestiti e istituzioni europee.
La Corte richiama la Corte cost. n. 205 del 2019, che ha qualificato la disciplina come funzionale alla salvaguardia della certezza dei traffici giuridici, essenziale perché chi negozia crediti verso soggetti pubblici possa contare su dati certificativi attendibili. Da qui la conclusione che la certificazione, oltre alla funzione dichiarativa, ha natura negoziale e vincolante per il certificante quanto a esistenza e ammontare del credito.
L’appello è quindi accolto in forza del motivo assorbente. Il provvedimento di autotutela è annullato per vizio radicale, restando irrilevante lo scrutinio delle ragioni poste dall’ente a suo fondamento. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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