Prova di resistenza e interesse ad agire nei concorsi interni (Cons. Stato n. 2817 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto i risultati di un concorso pubblico o interno, l’interesse ad agire del ricorrente che contesti l’attribuzione dei punteggi richiede la c.d. prova di resistenza. Il ricorrente deve dimostrare, a pena di inammissibilità, che l’accoglimento del ricorso gli consentirebbe di collocarsi in posizione utile in graduatoria. A tal fine occorre che egli abbia censurato i titoli e i punteggi di tutti i concorrenti che lo precedono, non essendo sufficiente l’impugnazione rivolta al solo controinteressato. L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione. La sopravvenuta collocazione definitiva in altro profilo professionale di alcuni concorrenti non fa venire meno la carenza di interesse, ove quei concorrenti non siano stati cancellati dalla graduatoria oggetto del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava a un concorso interno per la progressione del personale non dirigente, indetto dal Comune per la copertura di undici posti di istruttore amministrativo, di cui cinque nell’area tecnica. In tale ambito egli si classificava all’ottavo posto con 41,50 punti, mentre la controinteressata si collocava al quinto con 44 punti.
Il ricorrente impugnava gli atti della procedura lamentando che i titoli della controinteressata — diploma tecnico, laurea triennale e laurea magistrale in ambito pedagogico — non fossero coerenti con il profilo selezionato, cosicché il suo punteggio avrebbe dovuto essere ridotto da 20 a 9 punti, con ricadute sulla graduatoria. Il TAR Lazio dichiarava il ricorso inammissibile per difetto della prova di resistenza, non avendo il ricorrente contestato i punteggi dei concorrenti collocati al sesto e al settimo posto. Proponeva appello il soccombente, riproponendo anche le censure di merito.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione dell’interesse ad agire nel contenzioso sui risultati concorsuali. Il primo giudice aveva correttamente rilevato che i due concorrenti collocati in posizione intermedia erano risultati vincitori del settore amministrativo-contabile. Tuttavia, ove il punteggio della controinteressata fosse stato ridotto, entrambi sarebbero rimasti in graduatoria in posizioni precedenti quella del ricorrente e avrebbero potuto avere interesse a conseguire quella posizione, rinunciando al posto già ottenuto.
La sentenza impugnata merita dunque condivisione. L’interesse all’azione risultava privo, al momento della domanda e della decisione, dei caratteri della concretezza e attualità: perché fosse utile, l’accoglimento avrebbe dovuto consentire al ricorrente di collocarsi in posizione utile in graduatoria. Tale esito non era affatto certo, poiché egli non aveva mosso censure avverso tutti i concorrenti collocatisi prima di lui.
Il Collegio ribadisce che l’interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere per tutto il corso del giudizio fino alla decisione, richiamando Cons. Stato, III, 20 febbraio 2025, n. 1419. La dimostrazione di un interesse personale, concreto ed attuale compete alla parte ricorrente: in caso di contestazione dei risultati di un concorso, si esige la c.d. prova di resistenza, cioè la dimostrazione della possibilità di ottenere un collocamento utile (Cons. Stato, VII, 30 agosto 2024, n. 7322).
Quanto al secondo profilo, la sopravvenuta determinazione comunale che aveva inquadrato definitivamente alcuni vincitori nell’area amministrativo-contabile non aveva disposto la cancellazione dei medesimi dalla graduatoria oggetto del giudizio. Permaneva perciò la carenza di attualità dell’interesse in capo al ricorrente. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la sopravvenienza di fatto, pur non utile all’accoglimento del gravame.
Nota della Redazione
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