Esclusione illegittima per sede operativa fuori dall’area marina protetta (TAR Liguria n. 283 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura selettiva indetta per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di locazione e noleggio di unità da diporto all’interno di un’area marina protetta, la previsione del bando che impone di allegare il provvedimento di assegnazione del posto ormeggio riguarda esclusivamente le imprese che dichiarino la sede operativa ricadente nei Comuni dell’area protetta. Il concorrente che abbia indicato una sede operativa esterna non è tenuto a produrre quel provvedimento, con la conseguenza che l’esclusione fondata unicamente sull’assenza del requisito è illegittima. In presenza di indicazioni contraddittorie sulla sede operativa, la stazione procedente deve fare riferimento alla comunicazione di inizio attività presentata all’autorità marittima, che individua la base di imbarco delle unità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, partecipava alla procedura pubblica indetta dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per l’assegnazione, per l’anno 2023, delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di locazione e noleggio di unità da diporto all’interno dell’area marina protetta. Le graduatorie approvate con due determinazioni dirigenziali lo collocavano tra gli esclusi, con motivazione riferita alla violazione delle prescrizioni del bando sugli allegati obbligatori.
Il concorrente impugnava gli atti davanti al TAR Liguria, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, l’insussistenza delle cause di esclusione, il difetto di motivazione del preavviso e la mancata attivazione del soccorso istruttorio, chiedendo inoltre il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti estendeva l’impugnazione alla nota dirigenziale di conferma dell’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni della controinteressata. Il concorrente che impugna la propria esclusione da una procedura comparativa non deve superare la c.d. prova di resistenza: è sufficiente che alleghi doglianze idonee a condurre, in astratto, alla valutazione comparata della propria domanda, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, sez. V, n. 5834 del 2019 e n. 5632 del 2014. L’impugnazione del preavviso di esclusione, atto endoprocedimentale, non rende inammissibile il ricorso, essendo stati gravati anche gli atti finali. Il ricorso è stato correttamente notificato alla sola società collocata nell’ultima posizione utile della graduatoria, unico controinteressato effettivo. Quanto alla graduatoria dell’attività di locazione, non sussistono controinteressati perché quattordici autorizzazioni sono rimaste prive di assegnatario.
Nel merito, la ragione dell’esclusione è precisata nel verbale della Commissione giudicatrice, ove si contesta che il concorrente, dichiarando sede operativa in un Comune compreso nell’area protetta, non aveva prodotto il valido provvedimento di assegnazione di posto ormeggio. La previsione escludente del bando, all’art. 2, ottavo comma, si applica però alle sole imprese che dichiarino la sede operativa all’interno dei Comuni dell’area marina protetta.
Il Collegio richiama la propria precedente sentenza n. 895 del 2 novembre 2023, che ha ritenuto ragionevole il requisito della coincidenza tra porto di ormeggio e sede operativa, volto a evitare spostamenti tra la base di imbarco e la sede. L’art. 2, settimo comma, del bando identifica la sede operativa con il luogo di inizio e fine dell’attività commerciale, ma non ne disciplina le modalità di accertamento.
A fronte delle indicazioni contraddittorie del concorrente, il riferimento corretto è la comunicazione di inizio attività presentata all’autorità marittima ai sensi dell’art. 2 del d.M. infrastrutture 1 settembre 2021, come previsto dallo schema di domanda predisposto dall’Amministrazione. Da quella comunicazione risulta che le unità hanno base di imbarco in un Comune esterno all’area protetta.
Poiché la sede operativa non ricade nel territorio dell’area marina protetta, il concorrente non era tenuto ad allegare il provvedimento attestante la disponibilità del posto ormeggio. L’esclusione disposta unicamente per l’assenza di quel requisito è dunque illegittima; il ricorso è accolto, con assorbimento delle altre censure. La domanda risarcitoria è respinta, perché i danni sono allegati genericamente, non provati e non quantificati, e perché l’attività è stata esercitata grazie alla tutela cautelare concessa con decreto monocratico. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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