Carta docente: l’inottemperanza del Ministero e il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2841 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, deve essere integralmente decorso perché il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. sia proponibile. Ove l’amministrazione condannata non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un nuovo termine per l’esecuzione. In caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1153/2024 pubblicata il 6.3.2024, ha accertato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per determinate annualità. Per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate nel titolo.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La domanda è dunque ammissibile.
Sul piano dell’esecuzione materiale, la documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato deduzioni sul punto né indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an né nel quantum.
Il ricorso è quindi fondato e va accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo. Assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente.
Per il caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00, oltre oneri, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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