Terzo condono in Sicilia: insanabili le opere su aree a vincolo relativo (TAR Sicilia n. 2844 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio non è ammesso in presenza di vincoli relativi. L’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e dunque anche il limite del comma 27, lett. d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria pure in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l.r. n. 19/2021 ha superato il diverso indirizzo espresso dal C.G.A.R.S. nel parere n. 291/2010. Nelle aree vincolate restano sanabili i soli interventi di minore rilevanza, non la realizzazione di nuovi volumi o superfici. Il silenzio assenso non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma richiede la sussistenza dei presupposti sostanziali del titolo.
Il Fatto
La ricorrente presentava, nel dicembre 2004, istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 32 del d.l. n. 269/2003 per un’unità immobiliare destinata a civile abitazione, realizzata in un lotto ricadente nel perimetro del Parco dell’Etna, in zona “D”, su area gravata da vincolo idrogeologico e da vincolo paesaggistico. Per tale ragione chiedeva anche all’Ente Parco il necessario nulla-osta.
L’Ente Parco rigettava l’istanza; seguiva il diniego di concessione in sanatoria adottato dal Comune nell’ottobre 2023. La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo l’irrilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, essendosi il silenzio assenso formatosi prima della pubblicazione, e la violazione delle garanzie partecipative per mancata considerazione delle osservazioni al preavviso di diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che in Sicilia disciplina il terzo condono richiamando l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, e dal comma 27, lett. d), che dichiara insuscettibili di sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli statali e regionali, anche ambientali e paesistici, istituiti prima dell’esecuzione delle opere. Secondo l’orientamento consolidato, le condizioni di sanabilità devono ricorrere congiuntamente: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, tipologia di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta.
Richiamata la Corte costituzionale n. 252/2022, il TAR sottolinea come essa abbia chiarito che il rinvio regionale riguarda anche i limiti di rilascio della sanatoria, tra cui la lett. d), e come le previsioni statali sulle tipologie non condonabili costituiscano norme di grande riforma economico-sociale. Superato resta il parere C.G.A.R.S. n. 291/2010, come confermato da C.G.A.R.S. n. 836/2023. Nelle aree a vincolo relativo sono dunque sanabili solo restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.
Nel caso concreto l’opera rientra nella tipologia 1 e determina aumento di volumetria, su area a tutela paesaggistica: la sanatoria è quindi esclusa. Né vale l’argomento dell’ubicazione in zona “D”: né la disciplina regionale dei parchi, né la legge n. 394/1991 escludono il nulla-osta, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa citata. Quanto al preteso silenzio, il Collegio osserva che l’art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003 non ricomprende i pareri dell’Ente Parco, disciplinati dall’art. 24 l.r. n. 37/1985, che non contempla alcun silenzio significativo.
Il silenzio assenso, si legge, non si perfeziona con il mero decorso del tempo: occorrono tutti i presupposti sostanziali del titolo, assenti nel caso di specie. Infondata è anche la tesi dei rapporti esauriti: ai sensi dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 l. n. 87/1953 l’illegittimità costituzionale opera erga omnes e retroattivamente, salvo i rapporti consolidati; qui il procedimento non era concluso alla pubblicazione della sentenza. La natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria esclude infine la necessità di apporti partecipativi. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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