Competenza della Giunta sull’approvazione della variante al piano attuativo conforme al P.R.G. (TAR Sicilia n. 2879 del 19.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 13, lett. b), d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla Giunta comunale, mentre la competenza del Consiglio comunale si riespande quando il piano comporti variante al P.R.G. La norma nazionale trova applicazione in Sicilia per effetto dell’art. 47, comma 18, l.r. n. 5/2014, che ne estende le previsioni all’intero territorio regionale in quanto compatibili. Il riparto di competenze non muta la natura discrezionale dell’atto conclusivo del procedimento, che resta tale anche quando adottato dalla Giunta. La conformità della variante si valuta sui parametri edilizi e sul carico urbanistico già assentito, non sul numero degli alloggi in sé considerato.
Il Fatto
Il Comune di Ragusa adottava una variante al piano regolatore generale per destinare alcuni lotti di terreno, siti in Marina di Ragusa, a zona “C3” ai fini dell’edilizia economica e popolare ai sensi dell’art. 4 l.r. n. 71/1978. La variante era approvata con decreto assessoriale n. 725 del 10 luglio 2009.
Le società cooperative ricorrenti proponevano un piano urbanistico attuativo per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con delibera consiliare n. 30 del 29 marzo 2010 e poi modificato. Con istanza del 13 novembre 2018, reiterata, le stesse società chiedevano l’approvazione di un’ulteriore variante, per una diversa collocazione degli spazi a verde e parcheggio e per l’aumento del numero degli alloggi da 103 a 126. Con deliberazione consiliare n. 3 del 30 gennaio 2020, il Comune rinviava l’approvazione, dovendo acquisire i dati anagrafici dei soci in ragione di un paventato conflitto di interessi derivante da legami di parentela con consiglieri comunali. Le cooperative impugnavano tale rinvio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che, con delibera di Giunta n. 270 del 27 agosto 2020 e successiva convenzione, l’Amministrazione ha approvato la proposta di variante nella parte relativa alla diversa collocazione degli spazi a verde e parcheggio e alla nuova configurazione dei lotti. Su tale parte il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo rimasta aperta soltanto la questione dell’aumento del numero degli alloggi.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il primo motivo, incentrato sulla incompetenza del Consiglio comunale. Richiamando un condiviso orientamento giurisprudenziale, il Tribunale osserva che l’art. 5, comma 13, lett. b), d.l. n. 70/2011, c.d. decreto sviluppo, ha trasferito alla Giunta l’approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, con finalità di snellimento e accelerazione delle procedure urbanistiche. Quando invece il piano attuativo comporta variante al P.R.G., l’esigenza di modifica riattiva la competenza consiliare.
Il Collegio esclude che tale trasferimento muti “qualitativamente” la natura dell’atto conclusivo, che rimane discrezionale: anche la Giunta esercita poteri discrezionali e non meramente esecutivi, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. IV, n. 888 del 2016. Non ravvisa inoltre ragioni di inapplicabilità in Sicilia, in virtù dell’espressa previsione dell’art. 47, comma 18, l.r. n. 5/2014, che rende operanti le previsioni dell’art. 5 del d.l. n. 70/2011 per l’intero territorio regionale in quanto compatibili, senza incompatibilità con l’art. 14 l.r. n. 71/1978 né con l’assetto delle competenze della l.r. n. 48/1991.
Decisivi sono i chiarimenti resi dal Comune in adempimento all’ordinanza istruttoria n. 1325/2024. L’Amministrazione ha precisato che l’ulteriore aumento degli alloggi da 103 a 126 deriva esclusivamente da una rimodulazione delle superfici abitative, con diminuzione delle dimensioni degli alloggi e invarianza di superfici e volumi assegnati a ciascuna cooperativa. Sotto il profilo urbanistico-edilizio, l’incremento è dunque pienamente conforme allo strumento urbanistico vigente, non comportando alcuna variazione del carico urbanistico già assentito.
Alla luce di tali coordinate, la competenza ad approvare la variante richiesta spetta alla Giunta e non al Consiglio comunale. Il ricorso è pertanto accolto in parte qua, con annullamento del provvedimento impugnato per il vizio assorbente di incompetenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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