Condono e preavviso di rigetto: atti vincolati e data dell’abuso (TAR Sicilia n. 2888 del 20.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sanatoria edilizia fondato su un vincolo di immodificabilità dell’area ha natura vincolata, con la conseguenza che non è necessario il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e che la motivazione può limitarsi a dare atto del presupposto ostativo, giusta l’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il silenzio assenso sulla domanda di condono non si forma quando l’istanza difetta dei requisiti sostanziali per l’accoglimento. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce prova della data certa di realizzazione dell’abuso; i rilievi aerofotogrammetrici privi di data o successivi al decreto di vincolo non ne dimostrano l’anteriorità. Il parere negativo della Soprintendenza, legittimo e vincolante, impone al Comune l’emanazione del diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato a destinazione abitativa, aveva presentato nel 2004 istanza di permesso di costruire in sanatoria ex legge n. 326/2003, con riguardo a un ampliamento costituito da una veranda con copertura lignea poggiante su basamenti di stile eoliano, in prosecuzione di una veranda già assentita. Nella pratica edilizia e nella dichiarazione sostitutiva era stata indicata, per errore del tecnico, una data di ultimazione diversa da quella reale.

Dopo quattordici anni la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha adottato un parere negativo e un’ordinanza di rimessione in pristino, rilevando che le opere ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico e risultano realizzate dopo il decreto assessoriale n. 7720/1995 di immodificabilità temporanea, in zona DP1. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento in autotutela, senza riscontro, producendo rilievi aerofotogrammetrici e dichiarazioni di terzi. Ha quindi impugnato il diniego soprintendentizio e, con motivi aggiunti, il rigetto dell’istanza di condono del Comune di Lipari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente ricorso principale e motivi aggiunti, per l’identità delle censure, e rigetta l’insieme delle doglianze. Il primo argomento riguarda l’omessa comunicazione dei motivi ostativi: il ricorrente sostiene la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, assumendo la non necessità del preavviso.

Il Tribunale disattende l’assunto perché le determinazioni avversate hanno carattere vincolato, essendo fondate su un vincolo di immodificabilità dell’area. Valorizzare irregolarità meramente formali, quando il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso, contrasta con i principi di economicità, speditezza ed efficienza e con l’art. 21-octies legge n. 241/1990; la motivazione risulta adeguata proprio in ragione della natura vincolata dell’atto, come affermato in un precedente del medesimo TAR.

Quanto all’istruttoria, la Corte rileva che l’amministrazione ha deciso sulla base della documentazione fornita al momento della presentazione dell’istanza. Passando alla seconda censura, il Collegio esclude la formazione del silenzio assenso sul decorso del termine di centottanta giorni: il meccanismo non opera quando l’istanza di condono non possiede i requisiti sostanziali per l’accoglimento, secondo un indirizzo del Consiglio di Giustizia Amministrativa richiamato nella decisione.

Sul merito del vincolo, il Tribunale osserva che il decreto assessoriale ha imposto nell’area un vincolo di immodificabilità temporanea, vietando l’edificazione al di fuori delle zone A, B e C. Poiché l’autocertificazione indica una data di ultimazione successiva al decreto, le opere risultano realizzate in zona vietata e in epoca posteriore, il che rende legittimo il diniego. Non vale in senso contrario la documentazione prodotta in sede di autotutela: per un verso, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è sufficiente a provare la data di realizzazione dell’abuso; per altro verso, i rilievi aerofotogrammetrici sono successivi al decreto o privi di data.

Sui motivi aggiunti, la legittimità del parere soprintendentizio e la sua natura vincolata impongono all’ente territoriale il diniego, escluso il difetto di istruttoria. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti; le spese seguono la soccombenza nei confronti della Soprintendenza e sono compensate verso il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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