Formula di gara ambigua e non emendabile per errore materiale (Cons. Stato n. 3058 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che espone in modo ambiguo la formula matematica di attribuzione del punteggio all’offerta economica non è emendabile a titolo di errore materiale, perché difetta il requisito dell’evidenza e della sicura e agevole riconduzione della volontà espressa a quella inespressa. L’istituto dell’errore materiale richiede un mero refuso riconoscibile ictu oculi; la sua correzione non può risolversi in una manipolazione postuma della legge di gara. Quando la formula rechi al numeratore e al denominatore riferimenti fra loro inversamente proporzionali — ribasso percentuale e prezzo offerto — e la stessa commissione giudicatrice l’abbia interpretata in modi diversi in sedute successive, la clausola presenta profili di perplessità che ne compromettono la trasparenza e la parità di trattamento. Il principio del risultato e quello di conservazione degli atti non prevalgono sulle esigenze di trasparenza e concorrenza, che impongono regole di gara chiare, precise e univoche. La clausola non immediatamente escludente non va impugnata in via immediata, ma solo con l’atto applicativo che ne rende evidente la lesività.

Il Fatto

Un comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica, per il tramite della stazione unica appaltante provinciale, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 80 punti per l’offerta tecnica e 20 per quella economica. L’appalto è stato aggiudicato a una società. Una concorrente ha impugnato l’aggiudicazione, i verbali di correzione dei punteggi, il bando nella parte relativa alla formula del punteggio economico e la nota di riscontro all’istanza di accesso, chiedendo in via principale il subentro e in via subordinata l’annullamento dell’intera gara.

Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso, annullando la determinazione di aggiudicazione e il paragrafo del bando sul metodo di attribuzione del coefficiente per l’offerta economica. L’aggiudicataria ha proposto appello principale, dolendosi di ultrapetizione, tardività dell’impugnazione del bando e insussistenza della violazione del principio di proporzionalità; la concorrente ha proposto appello incidentale, sostenendo la configurabilità di un errore materiale emendabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la formula del bando, che indica al numeratore il massimo ribasso e al denominatore il ribasso offerto, richiamando fra parentesi, accanto al ribasso, il prezzo offerto. Poiché ribasso percentuale e prezzo sono inversamente proporzionali, il meccanismo cambia a seconda del dato cui si dia prevalenza. Il Collegio ritiene prevalente il ribasso, anche in ragione del bando tipo Anac, la cui interpolazione lineare si fonda sui ribassi percentuali, con numeratore e denominatore invertiti rispetto alla formula contestata.

La commissione giudicatrice ha dapprima invertito i termini della frazione e poi, in una seduta successiva, ha attribuito prevalenza al prezzo complessivo, modificando la propria stessa interpretazione. Da qui il duplice errore che la Corte ravvisa nella clausola e la conseguente incertezza sull’esegesi: la mancanza di evidenza è testimoniata dalla stessa condotta non lineare della commissione. Non ricorrono quindi i presupposti dell’errore materiale, che esige evidenza e agevole e sicura emendabilità, secondo il richiamato precedente Cons. St., sez. V, n. 7798 del 2024, e come confermato dalla delibera Anac n. 154 del 2021, relativa a un caso in cui l’errore era percepibile da tutti i concorrenti.

Il Collegio esclude che il principio del risultato e quello di conservazione degli atti possano superare la rilevanza della legge di gara per la trasparenza e l’imparzialità. Richiama la giurisprudenza europea (Cgue C-403/23 e C-27/15) sull’obbligo di formulare le condizioni di gara in maniera chiara, precisa e univoca, così da consentire a tutti gli offerenti di comprenderne l’esatta portata.

Quanto all’appello incidentale, la Corte esclude la configurabilità dell’errore materiale nell’inversione tra numeratore e denominatore: l’ambiguità della formula non è superata dalla sola individuazione della corretta esegesi, se la formulazione non assicura certezza applicativa. Parimenti infondato è il motivo dell’appellante principale sulla tardività: la clausola non è immediatamente escludente, essendo state presentate cinque offerte, con la conseguenza che solo l’applicazione ne ha reso evidente la lesività. Il Collegio non si pronuncia sulla correttezza della formula né sul principio di proporzionalità, ma conferma l’annullamento dell’intera gara, seppur con altra motivazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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