Vincolo cimiteriale assoluto e diniego di sanatoria per nuova costruzione (TAR Sicilia n. 2506 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fascia di rispetto cimiteriale di duecento metri, prevista dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934, costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità che si impone anche rispetto alle contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici e non lascia all’amministrazione comunale alcun margine di apprezzamento discrezionale sulla compatibilità delle opere con i valori tutelati. Ne deriva che il rilascio dell’autorizzazione edilizia in sanatoria è precluso quando il manufatto, per consistenza e caratteristiche, integri una nuova costruzione e non una pertinenza urbanistica, non essendo sufficiente il nesso funzionale con l’edificio principale a mutarne la natura. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto è sufficiente a sorreggerlo in sede giurisdizionale, rendendo superfluo l’esame delle censure rivolte alle ulteriori motivazioni.
Il Fatto
La ricorrente, titolare pro quota di una struttura alberghiera situata nel centro del Comune di Lipari, presentava istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 e dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003 per il mantenimento di due coperture precarie e di una passerella con scala in ferro. L’istanza seguiva un sopralluogo comunale che aveva rilevato ulteriori opere abusive e un’ordinanza di demolizione, autonomamente impugnata e confermata con una precedente sentenza del medesimo Tribunale.
Il Responsabile dell’area tecnica del Comune rigettava l’istanza di sanatoria. La ricorrente impugnava tale diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, la natura precaria e facilmente rimovibile delle opere, l’insussistenza di aumento di volumetria e l’imputabilità alla sola amministrazione della mancata acquisizione del parere della Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la fattispecie è sovrapponibile, quanto agli abusi contestati, a quella già definita con la sentenza n. 2093/2023 del medesimo Tribunale, con la quale era stato respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione. I principi ivi affermati possono essere estesi al caso in esame.
Il provvedimento impugnato è plurimotivato e si fonda, in primo luogo, sull’assenza del requisito della doppia conformità alla data di realizzazione delle opere e al momento della presentazione della domanda. L’area interessata era compresa nel Programma di fabbricazione in zona cimiteriale, dove non era prevista alcuna opera edilizia, e tale destinazione è confermata dal vigente PRG.
Il Tribunale richiama l’art. 338 del r.d. n. 1265/1934, come modificato dalla legge n. 166/2002, e la giurisprudenza che qualifica il vincolo cimiteriale come inedificabilità assoluta, operante sia per il centro abitato che per le case sparse, tale da escludere qualsiasi potere discrezionale dell’amministrazione sulla concreta compatibilità delle opere. La deroga prevista dalla norma è di stretta interpretazione.
Applicando tali coordinate, il manufatto ricade nella fascia di rispetto di duecento metri dal cimitero e supera, per dimensioni, i limiti di ampliamento consentiti. Le sue caratteristiche obiettive — una tettoia di superficie complessiva rilevante, separata dall’edificio principale, in parte occupata da box chiusi con sottostanti vani — impediscono di qualificarlo come pertinenza urbanistica, nozione che richiede il concorso del nesso funzionale e delle dimensioni ridotte. L’intervento integra quindi una nuova costruzione, con trasformazione permanente di suolo inedificato, e il diniego di sanatoria ne costituisce esito obbligato.
Essendo l’atto plurimotivato, il Collegio dichiara superfluo l’esame degli altri profili di doglianza, richiamando il principio secondo cui la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti è sufficiente a sorreggere il provvedimento in sede giurisdizionale. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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