Indennità di trasferimento al personale del Corpo forestale assorbito nel VVF (TAR Molise n. 290 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nelle altre Amministrazioni, disposto dal d.lgs. n. 177/2016, non integra la fattispecie della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni richiamata dall’art. 1, comma 1-bis, legge n. 86/2001. Il richiamo a tale comma, operato dall’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/2016, va letto sistematicamente come riferito anche al comma 1, che istituisce l’indennità di trasferimento. Trattandosi di norma derogatoria, essa non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente contemplati. L’indennità spetta quindi al dipendente trasferito d’autorità a sede ubicata in Comune diverso e non limitrofo, distante oltre dieci chilometri, sempre che la sede di provenienza non sia stata fisicamente soppressa. L’emolumento è alternativo e non cumulabile con l’indennità di trasferta, e non è soggetto a rivalutazione monetaria.
Il Fatto
I ricorrenti appartenevano al Corpo forestale dello Stato. A seguito del d.lgs. n. 177/2016 sono stati assegnati, dal 1° gennaio 2017, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e trasferiti d’autorità dalla sede di Forlì del Sannio a quella di Isernia, sita in Comune diverso seppure limitrofo e distante 18,1 km.
Gli interessati hanno chiesto il riconoscimento dell’indennità di trasferimento ex art. 1 legge n. 86/2001 e dell’indennità di trasferta ex art. 1 legge n. 417/1978. L’Amministrazione ha corrisposto solo la seconda. Di qui il ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 177/2016 e dell’art. 1 legge n. 86/2001, sul presupposto che la sede di provenienza non fosse stata soppressa ma solo trasferita all’Arma dei Carabinieri Forestale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 86/2001, che esclude l’indennità per il personale trasferito a sede limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, «a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni». Poiché si tratta di norma derogatoria rispetto alla regola generale di spettanza dell’emolumento in caso di trasferimento d’autorità, non se ne ammette l’estensione analogica a fattispecie non disciplinate.
Il richiamo contenuto nell’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/2016 al solo comma 1-bis viene interpretato in chiave sistematica: il comma 1 costituisce il presupposto logico del comma 1-bis e quindi l’indennità di trasferimento deve ritenersi riconosciuta anche ai dipendenti del Corpo forestale. La conclusione è confortata dalla ratio dell’istituto, volta a indennizzare i maggiori costi sopportati per esigenze organizzative, e dal divieto di ingiustificate disparità di trattamento.
Respinto l’assunto dell’Amministrazione secondo cui l’assorbimento equivarrebbe a soppressione del Corpo, il Tribunale rileva che la sede originaria non è stata affatto soppressa, ma solo incorporata presso il Comando Carabinieri Forestale del luogo. Ricorrono pertanto i tre presupposti elaborati dalla giurisprudenza amministrativa: provvedimento di trasferimento d’ufficio, nuova sede in Comune diverso, distanza superiore a dieci chilometri. Il richiamo è alla Ad. Plen. n. 1 del 2016 e alla conforme giurisprudenza di Palazzo Spada.
Il carattere stabile dell’assegnazione, protratta oltre sessanta giorni, esclude la natura temporanea del trasferimento e conferma la debenza dell’indennità. Viene invece escluso il cumulo con l’indennità di trasferta: gli emolumenti sono alternativi perché reintegrano i medesimi costi, e nella specie manca la temporaneità che connota la trasferta. Il Tribunale esclude infine la rivalutazione monetaria, trattandosi di indennità non retributive e di debito di valuta. Spese compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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