Connessione elettrica: l’invito dell’Area VIA non è imposizione dell’iter autorizzativo (TAR Lombardia n. 3641 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le indicazioni formulate dall’Area VIA in sede di tavolo tecnico, che invitino il proponente a prevedere l’interramento di un elettrodotto, non costituiscono prescrizioni vincolanti dell’iter autorizzativo e non integrano l’imposizione derivante dall’iter autorizzativo di cui all’art. 7.8 del TICA. La modifica del preventivo di connessione determinata da tali indicazioni resta a carico del richiedente e non è gratuita. Il procedimento di VIA è disciplinato dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, che riserva alla Conferenza di servizi la fase decisoria e l’adozione delle eventuali prescrizioni, mentre le modifiche progettuali sono previste dall’art. 14-ter, comma 3, legge n. 241/1990. La richiesta di integrazioni documentali non equivale a imposizione di una modifica progettuale.

Il Fatto

E-Distribuzione S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, ha impugnato la deliberazione ARERA n. 692/2022/E/EEL del 20 dicembre 2022, con la quale l’Autorità ha accolto il reclamo di un produttore e ha prescritto alla società di emettere un nuovo preventivo di connessione gratuito ai sensi dell’art. 7.8, primo periodo, del TICA.

Il produttore aveva chiesto la modifica del preventivo per interrare la linea elettrica a seguito dell’invito formulato dall’Area VIA della Regione Lazio nel tavolo tecnico del 27 gennaio 2022. ARERA aveva qualificato tale richiesta come imposizione derivante dall’iter autorizzativo, prescrivendo anche un indennizzo. La ricorrente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che il PAUR non era ancora stato adottato e che l’invito non costituiva prescrizione vincolante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la natura del gestore di rete, concessionario in regime di monopolio con obbligo di contrarre a parità di condizioni, e ricostruisce la disciplina del TICA. L’art. 7 regola la fase di emissione del preventivo; l’art. 7.2 ne fissa la validità; l’art. 7.5 consente al gestore di elaborare un nuovo preventivo o di rifiutare la modifica motivando. L’art. 7.8 prevede la gratuità della modifica solo per le imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo, per gli atti normativi o per le cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dal richiedente.

Il Tribunale esclude che la richiesta di modifica integri l’imposizione dell’iter autorizzativo. Le indicazioni dell’Area VIA non sono prescrizioni vincolanti per la conclusione favorevole del procedimento, ma considerazioni tecniche sulla natura dei luoghi, sui regimi vincolistici e sulle tecnologie adottate.

Sul piano procedimentale, il Collegio ricostruisce l’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006: la fase decisoria è costituita dalla Conferenza di servizi, convocata secondo l’art. 14-ter della legge n. 241/1990. L’intervento dell’Area VIA è quindi un’indicazione preliminare, non una prescrizione finale. Anche la lettera delle risultanze del tavolo tecnico conferma che si trattava di un invito, con permanenza di una possibilità di scelta in capo al produttore.

Quanto all’art. 27-bis, comma 5, il Tribunale osserva che la norma riguarda la documentazione integrativa, non la modifica progettuale, che non può essere imposta in quella fase. Le modifiche progettuali sono previste all’esito della conferenza dall’art. 14-ter, comma 3, legge n. 241/1990. Il verbale del tavolo tecnico chiarisce che lo stesso era finalizzato alla migliore definizione delle richieste di integrazioni e al buon andamento dei lavori della conferenza.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato nei limiti della motivazione e con esclusione della previsione indennitaria non impugnata. Le spese sono compensate in ragione dell’opinabilità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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