Rapporto tra giudizio penale e disciplinare militare e termini del procedimento (TAR Toscana n. 2133 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari di stato per i militari, la modifica dell’art. 1393 cod. ord. mil. introdotta dal d.lgs. n. 91/2016, che ha superato la pregiudizialità del giudizio penale, si applica ai soli fatti di rilievo disciplinare verificatisi dopo la sua entrata in vigore; per i fatti anteriori resta ferma la precedente formulazione, che impone di attendere la definizione del procedimento penale. Il termine per la contestazione degli addebiti di cui all’art. 1392, comma 1, cod. ord. mil. decorre dalla conoscenza giuridicamente certa della sentenza penale irrevocabile, che si realizza con l’acquisizione di copia conforme completa dell’attestazione di irrevocabilità. Il termine di novanta giorni di cui all’art. 1392, comma 4, cod. ord. mil. sanziona la sola completa inattività dell’amministrazione e si interrompe con ogni atto procedimentale, anche interno, che manifesti la volontà di condurre a conclusione il procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale della Marina militare in servizio presso una Direzione marittima, è stato destinatario di un decreto del Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa, che gli ha irrogato la sospensione disciplinare dall’impiego per un mese. La vicenda riguarda la simulazione dell’avvenuto pagamento di tributi relativi a pratiche di pubblicità navale, con allegazione di bollettini contraffatti, per fatti commessi tra il 2006 e il 2010.
Per le medesime condotte l’interessato ha subito un procedimento penale: condanna in primo grado per truffa in concorso, parziale riforma in appello con declaratoria di prescrizione per i fatti sino al 18.08.2009, annullamento con rinvio da parte della Cassazione e, infine, sentenza della Corte di appello che ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, divenuta irrevocabile nel 2020 e acquisita dall’amministrazione il 2.04.2021. Il militare ha impugnato il decreto sanzionatorio davanti al TAR, deducendo violazione dei termini procedimentali, del diritto di difesa, del principio di specificità della contestazione e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, il TAR dà continuità all’orientamento della sezione secondo cui la modifica dell’art. 1393 cod. ord. mil. opera solo per i fatti successivi alla sua entrata in vigore, in ossequio all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Poiché i fatti risalgono al periodo 2006-2010, l’amministrazione non avrebbe potuto avviare il procedimento disciplinare prima della sentenza penale irrevocabile.
Sul secondo motivo, il TAR richiama l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2022: la conoscenza integrale della sentenza esige copia conforme completa dell’attestazione di irrevocabilità, non essendo sufficiente la conoscenza del dispositivo o di estratti. La comunicazione del 20.11.2020 non recava alcuna attestazione del passaggio in giudicato, mentre l’acquisizione formale è avvenuta solo il 2.04.2021; la contestazione del 1.06.2021 è dunque tempestiva.
Sul terzo motivo, relativo all’art. 1392, comma 4, cod. ord. mil., il TAR ricostruisce la sequenza degli atti e rileva che nessun intervallo supera i novanta giorni. L’atto di supplemento istruttorio del 7.10.2021 è stato adottato esattamente il novantesimo giorno dalla proposta del 9.07.2021, e già tale proposta costituisce atto idoneo a interrompere il termine, che sanziona la sola inerzia totale.
Sui motivi quarto e quinto, il Collegio esclude che il supplemento istruttorio richieda la remissione all’ufficiale inquirente, la cui relazione è atto endoprocedimentale non vincolante, e che la relazione finale dovesse essere notificata all’incolpato, essendo garantito il diritto di difesa con la nomina dei difensori e il deposito delle giustificazioni.
Sul sesto motivo, il TAR ritiene rispettato il principio di specificità della contestazione, avendo l’incolpato dimostrato piena consapevolezza degli addebiti. Sugli ultimi motivi, si esclude che la prescrizione intervenuta in sede penale incida sul dato fattuale e sulla sua rilevanza disciplinare: ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen. solo un giudicato assolutorio impedirebbe l’uso degli accertamenti penali. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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