Esecuzione del giudicato e mora del creditore nella ottemperanza (TAR Campania n. 3231 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, l’amministrazione debitrice non può invocare la mancata collaborazione del creditore per sottrarsi all’esecuzione del giudicato se non ha provveduto all’offerta reale, condizione necessaria perché si producano gli effetti della mora del creditore ex art. 1207, comma 3, cod. civ. L’inerzia nell’adempimento resta pertanto colposa quando i dati anagrafici e fiscali indispensabili al pagamento di somme per spese processuali siano ricavabili dall’amministrazione con l’ordinaria diligenza, mediante l’accesso ai fascicoli del giudizio e la consultazione dei pubblici registri e dell’albo professionale. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’obbligo di eseguire la sentenza entro il termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza necessariamente irrogare le penalità di mora ove la decisione risulti sufficientemente satisfattiva.
Il Fatto
Un avvocato, procuratore antistatario in un precedente giudizio davanti al TAR Campania, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza che aveva condannato l’azienda sanitaria al pagamento delle spese di giudizio in proprio favore, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori.
Il provvedimento, notificato in data 7.4.2025 ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., non risulta eseguito. Il ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione di astreintes. L’azienda sanitaria eccepisce l’inammissibilità e l’improcedibilità per la mancata cooperazione del creditore, che avrebbe omesso di fornire i dati necessari all’adempimento, invocando la violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la legittimazione passiva dell’azienda sanitaria intimata e la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è esecutiva, non sospesa in sede cautelare né riformata in appello, ed è decorso il termine di 120 giorni dalla notifica ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
L’amministrazione non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto. Il Tribunale rigetta quindi l’eccezione di assenza di colposo inadempimento. Sotto un primo profilo, non risulta che l’ente abbia proceduto all’offerta reale nei confronti del ricorrente, condizione necessaria perché possano verificarsi gli effetti propri della mora del creditore ai sensi dell’art. 1207, comma 3, cod. civ.
Sotto un secondo profilo, il Collegio osserva che il riferimento ai dati necessari al pagamento è generico e in parte superfluo. Il contenuto cogente della decisione ottemperanda rende irrilevante ogni ulteriore dichiarazione di antistatarietà, e la sentenza non menziona spese di CTU.
Anche in assenza di riscontro del creditore, i dati anagrafici e fiscali indispensabili per estinguere una posizione debitoria avente a oggetto somme per spese processuali sono in parte agevolmente ricavabili dall’accesso ai fascicoli del giudizio amministrativo (contributo unificato) e dalla consultazione dei pubblici registri di anagrafe o dell’albo degli avvocati, cui appartiene il ricorrente. Il tutto spendendo l’ordinaria diligenza richiesta nell’assolvimento di qualsiasi obbligazione, come già affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 502 del 2020.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o dal perfezionamento della notifica, e accoglie la richiesta di nomina del commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Caserta, per il caso di decorso infruttuoso del termine. Non si ravvisano invece ragioni per applicare le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., risultando la decisione sufficientemente satisfattiva. Le spese di giudizio sono compensate, tenuto conto anche della mancata collaborazione del ricorrente.
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Nota della Redazione
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