Errore del tecnico sulla dichiarazione di abuso irrilevante per sanatoria paesaggistica (C.G.A.R.S. n. 291 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il nulla osta previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, attiene esclusivamente alla compatibilità dell’opera con i valori tutelati e non si estende al giudizio urbanistico. Ove l’istanza di sanatoria qualifichi l’abuso come aumento di superficie non conforme agli strumenti urbanistici, la Soprintendenza non è tenuta a emettere alcun parere sul profilo urbanistico: prende solo atto della preclusione alla sanabilità derivante dalla dichiarazione di parte, ai sensi del comma 27, lett. d), della norma citata. L’eventuale errore del tecnico nella redazione della dichiarazione, da leggersi nel suo complesso, non incide sulla legittimità del nulla osta e attiene ai rapporti tra committente e tecnico incaricato.
Il Fatto
L’originaria dante causa dell’appellante otteneva una concessione edilizia per una casa di civile abitazione in un Comune il cui territorio è sottoposto a vincolo ambientale-paesaggistico. Nel corso dei lavori venivano eseguite varianti consistenti, tra l’altro, in aumenti di superficie utile ai piani seminterrato, terra e primo e secondo.
Con distinte istanze del 2004 l’appellante chiedeva la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003. La Soprintendenza limitava il nulla osta alle sole tipologie di abuso nn. 3 e 6 dell’allegato 1) al d.l. n. 269/2003, negandolo implicitamente per gli aumenti di superficie, sul presupposto che l’istante li avesse dichiarati non conformi alle norme urbanistiche. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso; l’appellante proponeva appello al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio muove dal rilievo che il nulla osta paesaggistico costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. Su questa premessa esso verifica quale fosse l’effettivo oggetto del giudizio demandato alla Soprintendenza.
Le istanze di sanatoria qualificavano l’abuso come aumento di superficie alla tipologia 1, cioè tra le opere non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Ai sensi del comma 27 dell’art. 32 citato, tali opere restano escluse dalla sanabilità nelle zone vincolate.
Da qui la conclusione: essendo stata svolta in tal senso la domanda di parte, alla Soprintendenza competeva un giudizio di compatibilità paesaggistica, non un sindacato sugli aspetti urbanistici. L’Amministrazione si è perciò limitata a prendere atto della preclusione dichiarata dalla parte stessa, senza travalicare il proprio compito.
Il Consiglio esclude poi che possa rilevare l’eventuale errore del tecnico nella redazione della dichiarazione illustrativa. La dichiarazione va letta nel suo complesso e l’errore, semmai, attiene ai rapporti tra committente e professionista incaricato.
Respinti i primi due motivi, il terzo è dichiarato infondato perché relativo a un potere non ancora esercitato dal Comune, sul quale il giudice amministrativo non è tenuto a pronunciarsi. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in considerazione della difesa solo formale dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.