Rimpatrio anticipato del militare: necessaria motivazione sulle ripercussioni sul servizio (TAR Liguria n. 277 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone il rimpatrio anticipato del militare impiegato in teatro operativo, adottato a seguito del verificarsi di eventi di rilevanza disciplinare, non può fondarsi sul solo richiamo all’atto di avvio del procedimento disciplinare. La disciplina di riferimento — l’allegato RR alla Direttiva Operativa Nazionale — impone all’Amministrazione un onere motivazionale autonomo: la valutazione delle ripercussioni negative che l’ulteriore permanenza in Teatro, in relazione agli eventi in cui il militare è implicato, potrebbe avere sull’efficienza del servizio, sulla regolare condotta delle operazioni e sul clima organizzativo e relazionale del reparto. Il rimpatrio non può essere assunto automaticamente quale sanzione principale o accessoria per eventi che hanno originato procedimenti penali o disciplinari. Ove tale valutazione manchi, il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione, anche a prescindere dall’applicabilità della legge n. 241/1990 all’atto qualificato come ordine.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo capo dei Carabinieri, comandante di squadra del Team Carabinieri MP presso il Distaccamento di Camp Novo Selo, era impiegato in missione in Kosovo dal 13 marzo 2023 per la durata di sei mesi. Il comandante del reggimento KFOR – MSU, richiamando una precedente comunicazione con cui era stato avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ha disposto il rimpatrio con volo programmato per il 20 luglio 2023.

Il militare ha impugnato la nota di rimpatrio davanti al TAR Liguria, deducendo la violazione degli artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010, il difetto di motivazione e l’incompetenza relativa del comandante di reggimento. Ha chiesto inoltre la condanna dell’Amministrazione al reimpiego in teatro per il periodo non effettuato (58 giorni) o, in subordine, al pagamento dell’indennità di missione non percepita. Il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma si sono costituiti, sostenendo l’autonomia del profilo d’impiego rispetto a quello disciplinare e la natura di ordine del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità il motivo di incompetenza relativa, poiché il suo accoglimento imporrebbe l’assorbimento degli altri. Il motivo è infondato: in base alla Direttiva Operativa Nazionale, il comandante del reggimento KFOR – MSU riveste la qualifica di comandante di corpo e, come tale, è competente ad adottare il provvedimento, che ha peraltro ricevuto la prescritta “sanzione” dal competente ufficio del Comando generale.

È invece fondato il primo motivo. L’allegato RR alla DON consente il termine anticipato del mandato solo previa valutazione delle ripercussioni negative sull’efficienza del servizio, sulla regolare condotta delle operazioni e sul clima organizzativo e relazionale del reparto. Ne deriva un onere motivazionale che nel caso concreto non è stato soddisfatto: il provvedimento si limita a richiamare l’atto di avvio del procedimento disciplinare, che descrive gli addebiti ma non indica né valuta le conseguenze prodotte sul servizio.

Il Collegio rileva inoltre che le ripercussioni negative non si sono in concreto verificate, come dimostrano i manifesti apprezzamenti resi, in data successiva ai fatti, dai comandanti del Distaccamento di polizia militare di Novo Selo e del MNMP, i quali hanno evidenziato la piena aderenza dei comportamenti del militare alla normativa multinazionale applicabile alla missione e l’impegno profuso.

Alla fondatezza del motivo conseguono l’annullamento del provvedimento e l’accertamento dell’illegittimità del rimpatrio anticipato. Il TAR respinge però la domanda di reimpiego: la missione sarebbe terminata il 13 settembre 2023 e la condanna comporterebbe l’attivazione di una nuova missione, in violazione del divieto di incidere su poteri amministrativi non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Quanto all’indennità di missione, essa ha natura indennitaria e compensa disagi e rischi che, per il periodo non effettuato, il ricorrente non ha patito. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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