Ottemperanza al giudicato e carta elettronica del docente (TAR Liguria n. 291 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al rilascio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine fissato e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. L’accertato inadempimento, non contestato e non sanato, giustifica l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo successivo trova applicazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con determinazione della misura negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, deve risultare rispettato ai fini dell’ammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 70/2024 del 18 gennaio 2024, pubblicata il 18 gennaio 2024, non notificata e passata in giudicato dal 19 luglio 2024. Con quella decisione il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre a € 206,95 per l’anno scolastico 2018/2019, per complessivi € 1.706,95, con la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è notificato il 5 dicembre 2024 e depositato l’11 dicembre 2024. La ricorrente chiede l’ordine di ottemperanza e la condanna del Ministero al pagamento di una somma per ogni violazione successiva del giudicato o per ogni ritardo. L’Amministrazione si costituisce con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. È prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, nonché la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è dunque ammissibile.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta il lamentato inadempimento e non risulta che abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. L’inerzia dell’ente debitore è quindi accertata e il ricorso è fondato.
In conseguenza, il TAR ordina al Ministero di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova rilasciando alla ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi le somme spettanti. Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 500,00, oltre accessori, tenuto conto del carattere seriale e della natura della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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