Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Sicilia n. 2939 del 30.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Tale dichiarazione, resa dalla parte, legittima il giudice a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm. La declaratoria non presuppone la prova della cessazione della materia del contendere: anche quando manchi la dimostrazione della sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo, la sola dichiarazione della parte è sufficiente a fondare l’improcedibilità. Sussistendo giusti motivi, le spese di lite sono compensate tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta Municipale con cui il Comune ha approvato una variante al PRG per la realizzazione di strutture alberghiere. La doglianza riguardava la riduzione della potenzialità edificatoria riconosciuta all’area di proprietà esclusiva e l’individuazione di un criterio di calcolo errato per la cessione delle aree a servizi, in difformità dai parametri dell’allegato all’avviso pubblico di manifestazione d’interesse.
Il ricorrente ha articolato censure di violazione di legge e di eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. Si sono costituiti il Comune e l’Assessorato Territorio e Ambiente.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio il Comune ha depositato copia di un accordo transattivo sottoscritto dalle parti e le delibere consiliari con cui è stato adottato lo schema di massima della revisione del PRG e del regolamento edilizio. Su questa base l’amministrazione ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorrente, con successiva memoria, ha dichiarato di aderire alla richiesta di declaratoria, chiedendo la compensazione delle spese. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007; Cons. Stato, Sez. III, n. 2695 del 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 6257 del 2008).
Il Tribunale ha escluso che sussistano i presupposti della cessazione della materia del contendere, non risultando documentata la conclusione del procedimento di revisione del PRG con la definitiva approvazione regionale in ordine alla destinazione turistico-ricettiva dell’area, come richiesto dall’accordo transattivo.
Tuttavia, in considerazione della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, il Collegio ha ritenuto di applicare gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.
Nota della Redazione
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