Interdittiva antimafia illegittima se rivolta a persona fisica estranea all’impresa (TAR Calabria n. 2184 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia può essere adottata esclusivamente nei confronti dei soggetti tipizzati dall’art. 85 d.lgs. n. 159/2011, cioè degli operatori economici: l’impresa individuale, le associazioni, le società, i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese. La sottoposizione a verifica antimafia di una persona fisica è legittima solo in quanto funzionale alla prevenzione di condizionamenti criminosi su un’attività d’impresa, individuale o collettiva, della quale la persona costituisca titolare, direttore tecnico, socio, legale rappresentante o familiare convivente. È pertanto illegittima l’interdittiva emanata nei confronti di una persona fisica slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale, difettando il necessario raccordo tra la misura preventiva e l’ordine pubblico economico che essa è destinata a tutelare. La natura cautelare e preventiva del provvedimento, affermata dall’Adunanza Plenaria n. 3/2018, ne conferma la riferibilità ai soli destinatari che operano nel mercato e intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Catanzaro il 27.06.2022, deducendo la violazione degli artt. 84, 85 e 91 d.lgs. n. 159/2011 e l’eccesso di potere. La difesa dell’amministrazione ha chiesto il rigetto del gravame. La richiesta di tutela cautelare è stata respinta per carenza di periculum in mora.

Il nucleo del contendere riguarda la qualificazione del destinatario: il provvedimento è stato emanato nei confronti dell’esponente quale persona fisica, senza alcun collegamento con un’attività d’impresa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del perimetro soggettivo dell’art. 85 d.lgs. n. 159/2011. L’elenco dei destinatari della verifica antimafia è tipizzato: il comma 1 individua l’impresa individuale, il comma 2 le associazioni, le società, i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese. La platea dei soggetti verificabili comprende, per l’impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico e i familiari conviventi; per le società e gli altri enti collettivi si estende a soci, legali rappresentanti e membri dei collegi sindacali.

Da questa struttura normativa il Tribunale ricava che la verifica su una persona fisica deve essere necessariamente funzionale a possibili condizionamenti criminosi su un’impresa. La ratio è la prevenzione dell’inquinamento dell’economia legale: fuori da tale raccordo, la misura perde il proprio presupposto applicativo.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 3/2018, che ha qualificato l’interdittiva come provvedimento di natura cautelare e preventiva, espressione di un bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., in funzione di salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Ne deriva che i destinatari sono gli operatori economici e che l’interdittiva esclude la loro affidabilità quale titolari di rapporti contrattuali o destinatari di titoli abilitativi.

Su queste basi il Tribunale esclude che la normativa consenta l’adozione di informazioni interdittive nei confronti di una persona fisica priva di collegamento con un’attività imprenditoriale, richiamando i propri precedenti (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 79; 22 luglio 2024, n. 1189). La censura risulta quindi fondata con valenza assorbente, poiché la statuizione interdittiva è stata emanata nei confronti dell’esponente in assenza del necessario raccordo con un’impresa.

Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato. Le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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