Misure collaborative ex art. 94-bis e revoca tardiva dell’incarico del procuratore speciale (TAR Sicilia n. 2964 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione collaborative ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, il rischio di infiltrazione mafiosa può essere valutato sulla base di elementi sintomatici e indiziari, secondo la regola causale del più probabile che non, non essendo richiesta la certezza tipica dell’accertamento penale. La valutazione amministrativa non è arbitraria, ma deve fondarsi su elementi gravi, precisi, concordanti, concreti e attuali. La revoca dell’incarico del procuratore speciale intervenuta solo dopo l’avvio del procedimento e in prossimità dell’audizione dinanzi al Gruppo Interforze non è idonea a escludere il perdurare di situazioni di agevolazione occasionale. Il provvedimento che impone misure collaborative e consente l’iscrizione nella white list non è illegittimo se sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione congrua.

Il Fatto

La società ricorrente impugna il provvedimento con cui l’UTG – Prefettura ha disposto, per un anno, l’applicazione della misura di prevenzione collaborativa disciplinata dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, con relative prescrizioni, chiedendone l’annullamento previa sospensione. La ricorrente contesta la valutazione dei presupposti, deducendo carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 94-bis citato.

L’Amministrazione ricostruisce la vicenda: la società aveva chiesto di permanere nella white list; dagli accertamenti era emerso che il coniuge della procuratrice speciale risultava arrestato e condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Dopo il preavviso di rigetto e un’audizione dinanzi al Gruppo Interforze, la Prefettura ha revocato il precedente provvedimento e adottato quello impugnato. La domanda cautelare è stata rigettata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento secondo cui il sistema delle informazioni antimafia, nel quale rientrano in senso lato anche le misure collaborative ex art. 94-bis, ha natura cautelare e preventiva e può fondarsi su elementi fattuali più sfumati di quelli richiesti in sede giudiziaria, perché soltanto sintomatici e indiziari. Il pericolo è valutabile con ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Richiama sul punto Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 6 aprile 2018, n. 3 e la Corte Costituzionale, sentenza n. 24/2019.

Tale flessibilità non consente però valutazioni arbitrarie: deve sempre sussistere un pericolo di agevolazione, anche solo occasionale, desunto dalla regola del più probabile che non da elementi gravi, precisi e concordanti, oltre che concreti e attuali. Il Collegio richiama il proprio precedente TAR Sicilia – Catania, Sez. V, 20 febbraio 2024, n. 594.

Su questa base il provvedimento resiste alle censure. Quanto all’incarico della procuratrice speciale, la visura camerale dimostra che i poteri attribuiti non erano di semplice responsabile tecnico, ma assumevano connotazione gestionale e di rappresentanza, tali da impegnare la società all’esterno. La tesi della ricorrente su oggetto e data di cessazione dell’incarico non è condivisibile.

La revoca dell’incarico, intervenuta in data prossima all’audizione dinanzi al Gruppo Interforze, non è così remota da escludere, in difetto delle misure collaborative, il rischio del perdurare di situazioni di agevolazione occasionale. La nota del 13 dicembre 2022 aveva ad oggetto solo i poteri di responsabile tecnico, non quelli di procuratrice speciale.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato; il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità e condanna la ricorrente alle spese della fase di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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