Reclamo contro atti del commissario ad acta decorre dal deposito in giudizio (Cons. Stato n. 2983 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta esplica attività di carattere giurisdizionale ed è organo del giudice dell’ottemperanza. Il reclamo delle parti del giudizio avverso gli atti del commissario deve essere depositato, previa notifica ai controinteressati, entro sessanta giorni dal giorno in cui il provvedimento ritenuto lesivo è depositato in giudizio. Non è dovuta alle parti la comunicazione individuale del deposito, essendo sufficiente la consultazione del portale della giustizia amministrativa. Nel merito, il servizio svolto in base a licenze annullate o dichiarate nulle è privo di base giuridica e non costituisce titolo valutabile nella procedura concorsuale per l’assegnazione di licenze taxi.
Il Fatto
Con sentenza n. 3051 del 2020 il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello del ricorrente, dichiarando la nullità della deliberazione consiliare del 2009 e delle dodici licenze taxi rilasciate nel 2010, con ordine al Comune di rinnovare la procedura o di non assegnare le licenze e con penalità di mora. Rigettato il ricorso in cassazione, il Comune ha pubblicato il bando di concorso; con sentenza n. 5312 del 2025 la stessa Sezione ha dichiarato la nullità della delibera di Giunta del 2020 nella parte relativa alle licenze temporanee e ha nominato commissario il Prefetto.
Il commissario ad acta ha approvato la graduatoria degli idonei e assegnato undici licenze. Sono state quindi proposte più impugnazioni. Alcuni concorrenti non collocati in posizione utile, già parte del giudizio in cui si è formato il giudicato, hanno dedotto la violazione del giudicato stesso e vizi del bando; altri hanno lamentato il mancato riconoscimento di titoli di anzianità; un ulteriore ricorrente ha riassunto davanti al Consiglio di Stato il ricorso di primo grado.
La Motivazione della Corte
I reclami vengono riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, essendo tutti diretti avverso l’esecuzione del medesimo giudicato. In via preliminare la Sezione esamina l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune. Richiamando la giurisprudenza consolidata (da ultimo Sez. IV n. 6898 del 2024), la Corte ribadisce che gli atti del commissario non sono riconducibili al regime delle impugnazioni, ma al controllo del giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. d), cod. proc. amm.
Il sesto comma dello stesso articolo distingue il reclamo riservato alle parti, depositato previa notifica ai controinteressati entro sessanta giorni, dal giudizio ordinario previsto per i terzi estranei al giudicato. La disciplina non indica il momento iniziale di decorrenza del termine. La Corte individua il punto di equilibrio nel deposito in giudizio del provvedimento commissariale ritenuto lesivo: le parti non possono pretendere una comunicazione individuale, né fruire della posizione di attesa dei terzi. La conoscibilità implica un dovere di diligenza processuale, non gravoso per la lunghezza del termine e per la configurazione telematica del processo.
Nel caso concreto il reclamo risulta depositato il 23 dicembre 2025, mentre il provvedimento del commissario era stato depositato il 14 agosto 2025: il reclamo è pertanto tardivo e inammissibile. Nel merito la Sezione esamina la legittimità della scelta della commissione di escludere dai titoli valutabili il servizio svolto in base alle licenze annullate. La censura è infondata: in applicazione del principio di retroattività dell’annullamento e dell’effetto di ripristinazione, il venir meno del titolo abilitativo priva di rilievo l’attività svolta sulla sua base. Anche la clausola del bando, che richiede l’esercizio effettivo come titolare di licenza, conferma l’interpretazione della commissione.
Il richiamo all’affidamento non regge, perché le alterne vicende giudiziarie escludono un affidamento incolpevole. Quanto alle prove orali, la commissione ha ripetuto la prova riformulando le domande, senza trattamenti di favore e senza necessità di diversa composizione. È infondata anche la censura sul punteggio per anzianità di iscrizione al ruolo: l’errore materiale è emendabile solo se riconoscibile dal contesto senza indagini ricostruttive, mentre il soccorso istruttorio assume significato restrittivo nelle selezioni di massa. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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