L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede avvio del procedimento (TAR Sicilia n. 2987 del 06.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo costituisce atto vincolato: per la sua adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, sempre che l’amministrazione dia conto dell’inutilità del contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il provvedimento non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, e il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Non matura alcun legittimo affidamento in capo al privato alla conservazione delle opere abusive. L’onere di provare l’epoca di realizzazione del fabbricato, al fine di sottrarlo alla pretesa demolitoria, grava sul privato.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Lipari ha ingiunto la demolizione e la rimessa in pristino di un fabbricato realizzato, secondo l’amministrazione, senza titolo edilizio. Il provvedimento stabiliva il termine di novanta giorni per l’esecuzione.
I ricorrenti hanno dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’omessa esplicitazione dell’interesse pubblico e la violazione del principio di affidamento, nonché il difetto di istruttoria sull’epoca di realizzazione del manufatto, che essi collocavano nell’anno 1967. Il giudizio, interrotto con ordinanza n. 1619/23, è stato riassunto nel marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, entrambi incentrati sull’assenza di contraddittorio procedimentale e sul difetto di istruttoria circa l’epoca di edificazione. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato, non richiede l’invio della comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. II, n. 4366 del 2024).
Il Comune ha inoltre comprovato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, l’inutilità del contraddittorio: dai rilievi aerofotogrammetrici del 1974 non emerge alcuna opera, nel 1983 compare solo una modesta sagoma, mentre nelle immagini del 2014 e del 2019 il manufatto assume la consistenza attuale. Il Collegio ne ha tratto la conferma che l’opera non poteva risalire al 1967 e costituisce abusiva edificazione.
Su questo punto il Tribunale ha ribadito che la prova dell’epoca di realizzazione, necessaria per sottrarre il fabbricato alla pretesa demolitoria, grava sul privato (Cons. Stato, sez. VII, n. 909 del 2024). Nel caso concreto tale onere non è stato assolto, non essendo stata prodotta documentazione idonea a desumere, anche in via presuntiva, l’esistenza dei manufatti in un’epoca in cui non era necessario il titolo abilitativo.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato l’Adunanza plenaria n. 9/2017: il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo mai assistito da titolo non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità, e il principio vale anche quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo, quando il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e quando il trasferimento non riveli intenti elusivi. Non è quindi configurabile un legittimo affidamento alla conservazione dell’opera, né sussiste l’obbligo di comparazione tra interesse privato e pubblico (Cons. Stato, sez. VI, n. 729 del 2024).
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, stante la costituzione dell’amministrazione con memoria di mera forma.
Nota della Redazione
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