Sindacato del giudice sulla valutazione dei titoli e interesse a ricorrere (TAR Molise n. 275 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella catalogazione e graduazione degli stessi. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto o errore procedurale. La comparazione tra le valutazioni attribuite ai singoli candidati non costituisce autonomo indice di illegittimità, essendo i titoli personali di natura e numero diseguali. Il concorrente che impugni la posizione di un controinteressato è improcedibile per difetto di interesse ove dall’eventuale accoglimento non ritragga alcuna utilità pratica, essendo stabilmente preceduto in graduatoria da altro candidato. Le censure non ritualmente proposte con autonomo e tempestivo ricorso restano estranee al thema decidendum.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla selezione per titoli indetta dalla struttura sanitaria regionale per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore professionale sanitario – ortottista, classificandosi al quarto posto della graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 1086 del 24.12.2020.

La candidata ha impugnato la graduatoria e il verbale della Commissione del 2.12.2020, dolendosi dell’insufficiente valutazione dei propri titoli e dell’eccessiva attribuzione di punteggi alle concorrenti che la precedevano, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Si sono costituite la struttura sanitaria e la terza graduata, che ha eccepito la tardività del ricorso, l’improcedibilità per mancata impugnazione del bando e la mancata notifica ad alcuni controinteressati, formulando in corso di causa anche un’istanza di accertamento incidentale dell’illegittimità degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto escluso che le doglianze avanzate dalla controinteressata a carico di altra candidata potessero entrare nel thema decidendum. La terza graduata si è costituita in mera resistenza al ricorso, senza proporre autonoma impugnativa: semplici memorie difensive non valgono a veicolare censure non ritualmente proposte con ricorso tempestivamente notificato.

Nel merito, il Tribunale ha respinto il primo motivo richiamando il principio per cui le commissioni dispongono di ampia discrezionalità tecnica, con sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza. Il corso di perfezionamento post-laurea è stato valutato congiuntamente all’altro titolo di studio; il confronto con le valutazioni delle altre concorrenti incontra l’ostacolo costituito dalla diversità di natura e numero dei titoli personali. Per i servizi presso strutture private, l’avviso pubblico prevedeva punti 0,400 per anno al 10% della durata: la Commissione ha attribuito 0,300 punti, pari a 0,75 anni, in coerenza con il criterio. Il diploma universitario del 1996 è stato ritenuto assorbito dalla laurea triennale del 2008, già valorizzata, secondo il principio di assorbimento del titolo inferiore in quello superiore, senza che la ricorrente abbia allegato alcun quid pluris. Quanto ai corsi di aggiornamento, la Commissione ha applicato i punteggi previsti dalla lex specialis e la doglianza è rimasta generica.

Il secondo motivo è stato parimenti respinto. L’attività di volontariato era espressamente valutabile, essendo richiamata dall’avviso pubblico tra i rapporti ammissibili. Il servizio militare attinente al profilo era valutabile con punti 1,200 per anno. Il titolo di operatore di ausilioteca è stato ritenuto legittimamente valutabile, non avendo la ricorrente dimostrato la sua estraneità al profilo. Gli “altri titoli” erano per loro natura ampiamente discrezionali e non richiedevano particolare motivazione.

La censura sulla doppia valutazione del master della controinteressata è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse: anche sottraendo 0,3 punti, il punteggio della controinteressata sarebbe rimasto superiore a quello della ricorrente. Per la stessa ragione, le residue censure contro le altre controinteressate sono state dichiarate improcedibili, essendo la ricorrente ormai definitivamente preceduta dalla candidata contrattualizzata. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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