Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Veneto n. 601 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 legittima il giudice amministrativo a dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione alla pronuncia passata in giudicato. La notifica della copia attestata conforme presso il domicilio digitale, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Il rilascio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 integra obbligo di fare, non equiparabile a voce retributiva. In caso di perdurante inerzia va nominato commissario ad acta; la penalità di mora può essere negata per la sussistenza di altre ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti con contratto a tempo determinato, ottengono dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici di servizio, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 500,00 per ciascuna. La sentenza n. 550/2025, pubblicata il 10.07.2025, viene notificata l’11.07.2025 presso il domicilio digitale dell’amministrazione e passa in giudicato.

Decorso inutilmente il termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, le ricorrenti propongono ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, chiedendo l’attivazione della Carta con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’azione di ottemperanza e li ritiene tutti sussistenti: la sentenza ottemperanda è notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni è decorso infruttuosamente e il passaggio in giudicato è attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Il giudice richiama la novella dell’art. 479 cod. proc. civ., che ha attribuito alle copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali la qualità di titolo esecutivo senza apposizione di formula esecutiva: ciò rafforza la posizione del creditore e rende il ritardo dell’amministrazione non giustificato sul piano processuale.

Accertata l’inerzia, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori. Il Collegio precisa che tale importo non può essere equiparato a voce retributiva, con la conseguenza che l’obbligo assume i connotati di un facere specifico, non di un mero pagamento.

In accoglimento della domanda, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario deve provvedere all’allocazione in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; si precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Nessun compenso è liquidato al commissario, trattandosi di dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice.

È invece respinta la domanda di penalità di mora. Pur ammettendo l’istituto, la Corte richiama l’indirizzo della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha affiancato al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative. Il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito giustifichino, in concreto, la mancata condanna; rileva inoltre che l’esecuzione coinvolge un procedimento complesso con uffici territoriali e società esterne, e che la mole eccezionale del contenzioso seriale rende ragione del ritardo. Le spese sono liquidate con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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