Annullamento in autotutela del provvedimento per vizio formale e improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 2988 del 06.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo fondato su un vizio formale, quale l’omessa previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990, non determina la cessazione della materia del contendere, perché la pretesa sostanziale del ricorrente non risulta pienamente soddisfatta e restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. In tale evenienza il ricorso proposto avverso l’atto annullato è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità e, in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’intervento tempestivo in autotutela, può compensare le spese, ponendo il contributo unificato a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva revocato le licenze relative a un deposito di olio da gas destinato alla navigazione comunitaria e a un deposito di oli lubrificanti. Tra i vizi dedotti, la ricorrente ha contestato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha chiesto inoltre l’annullamento degli ulteriori atti indicati in epigrafe, tra cui un provvedimento dell’Assessorato regionale.
Nel corso del giudizio l’amministrazione, riconosciuta la violazione dell’art. 7 della legge sul procedimento, ha annullato in autotutela il provvedimento di revoca. La difesa erariale ha quindi invocato la cessazione della materia del contendere; la ricorrente, preso atto dell’annullamento, ha ribadito la sopravvenuta carenza di interesse e chiesto la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato che l’Agenzia delle Dogane, con atto del 16 ottobre 2019, aveva annullato in autotutela il provvedimento di revoca delle licenze, riconoscendone l’adozione in violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990. Da ciò deriva il venir meno dell’interesse della ricorrente a una decisione di merito.
La questione centrale riguarda la qualificazione della sopravvenienza. Il Tribunale ha escluso la cessazione della materia del contendere: l’annullamento in autotutela si fonda su ragioni formali e non consente di ritenere che la pretesa del ricorrente sia stata pienamente soddisfatta. L’atto di ritiro, infatti, fa espressamente salvi ogni ulteriore accertamento o provvedimento dell’amministrazione. La vicenda resta dunque aperta sul piano sostanziale, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ha richiamato il proprio precedente cautelare, il decreto n. 130 del 2020 e l’ordinanza n. 313 del 2020, che avevano già rilevato l’avvenuto annullamento della revoca per omessa comunicazione di avvio del procedimento, con salvezza degli ulteriori provvedimenti, e l’insussistenza del periculum in mora.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’intervento tempestivo in autotutela, avvenuto prima della decisione cautelare. Ha invece posto il contributo unificato, se versato, a carico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nota della Redazione
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