Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3014 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 costituisce condizione dell’azione esecutiva e va verificato con riferimento alla notificazione del titolo in forma esecutiva. Nel merito, l’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto adempimento è tenuta a dare esecuzione alla sentenza, secondo il principio dell’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi e impeditivi posto dall’art. 2697 cod. civ. a carico di chi vi ha interesse. Il Collegio ordina pertanto l’esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente della stessa Amministrazione, senza diritto a compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00, con ogni conseguente adempimento per fruire del beneficio alle condizioni riconosciute ai docenti di ruolo.

Il titolo era stato notificato in forma esecutiva e non era stato impugnato nei termini. L’Amministrazione non aveva però rilasciato la carta né accreditato la somma. Decorso il termine dilatorio, la ricorrente aveva inviato una diffida rimasta senza riscontro e ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. Il titolo azionato è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, attestata dalla cancelleria: rientra quindi tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il ricorso di ottemperanza. Sono poi rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto alla condizione dell’azione esecutiva, il Tribunale accerta l’avvenuta notificazione del titolo in forma esecutiva al Ministero, con conseguente decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.

Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha contestato in modo specifico il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste dunque l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza che ha accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, e con termine di ulteriori novanta giorni decorrenti dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione.

Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché l’incarico è affidato a un dirigente dello stesso Ministero e rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti in materia di equa riparazione, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come già affermato da TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 1981 del 2025 e da TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *