Ordine di demolizione atto dovuto e natura vincolata del potere sanzionatorio edilizio (TAR Puglia n. 301 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e a contenuto integralmente vincolato, sicché non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato. Esso è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e il riscontro della loro abusività, senza necessità di valutare l’interesse pubblico concreto o di compararlo con gli interessi privati sacrificati. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, l’omessa notifica dell’ingiunzione ad altri comproprietari pro indiviso non incide sulla validità dell’atto, operando quale condizione legale di efficacia nei soli confronti dei destinatari e restando censurabile solo dal soggetto nel cui interesse è posta. Parimenti, la mancata o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non determina l’illegittimità dell’ordinanza, integrando un requisito della distinta misura dell’acquisizione, colmabile nel relativo procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario pro indiviso di un terreno in agro di Lizzanello, impugnava l’ordinanza con cui il Dirigente dell’U.T.C. gli aveva ingiunto, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione entro novanta giorni di un fabbricato ad uso abitativo e di un muro di delimitazione realizzati in carenza di permesso di costruire. L’area era stata in precedenza trasferita, per effetto di una permuta di circoscrizioni, al Comune di Cavallino, che aveva adottato un primo ordine di demolizione poi annullato dal TAR Lecce per incompetenza, con pronuncia confermata in appello e passata in giudicato.

Il Comune di Lizzanello, riacquisita la competenza territoriale in seguito all’annullamento del decreto di trasferimento, rinnovava il procedimento sanzionatorio. Il ricorrente impugnava il nuovo provvedimento deducendo la violazione del diritto di partecipazione, l’eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli atti presupposti, il difetto di istruttoria e la mancata evocazione degli altri comproprietari. Le amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso nel merito. Dopo aver richiamato il quadro normativo degli artt. 11, 12 e 31 d.P.R. n. 380/2001, il Collegio affronta il primo motivo e ne afferma l’infondatezza: l’ordine di demolizione consegue all’accertamento della natura abusiva delle opere ed è misura sanzionatoria inserita in un procedimento di natura vincolata, tipizzato dal legislatore. La comunicazione di avvio risulta quindi superflua, salvo ipotesi del tutto residuali in cui sia ipotizzabile un utile apporto partecipativo.

Né vale opporre, osserva il Tribunale, che l’ordinanza sia stata adottata a valle delle sentenze che avevano annullato i precedenti provvedimenti. Quelle decisioni, confermate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1850/2013, avevano accolto il vizio di incompetenza del Comune di Cavallino, non escluso l’abusività delle opere. Alla luce di ciò, una partecipazione del ricorrente non avrebbe potuto indurre il Comune di Lizzanello, nel cui territorio le opere erano tornate a ricadere, a compiere una scelta diversa dalla demolizione.

Il secondo gruppo di censure cade per la stessa ragione. L’annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale comporta la permanenza delle aree nel territorio di Lizzanello e il difetto di ogni potestà del Comune di Cavallino. Il potere sanzionatorio è dovuto e vincolato, sicché il preteso indirizzo politico volto alla cessione dell’area e l’asserita inadeguatezza dell’istruttoria restano irrilevanti: come precisato dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato n. 7785/2023 e Cons. Stato n. 8782/2022), la motivazione si esaurisce nel riscontro oggettivo dell’abusività.

Quanto al motivo relativo alla comproprietà, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le conseguenze della mancata notifica dell’ordine ad altri comproprietari non involgono la validità dell’atto, costituendo la notificazione mera condizione legale di efficacia ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 241/1990. Il pregiudizio è censurabile solo dal destinatario non raggiunto dall’atto. Sull’omessa planimetria, il Tribunale ribadisce che l’indicazione dell’area attiene alla distinta misura dell’acquisizione e può essere colmata nel successivo procedimento.

Il rigetto è integrale. Il Tribunale lascia salva ogni valutazione discrezionale del Comune sulla possibile conservazione delle opere in sede di nuova pianificazione urbanistica e dichiara le spese processuali irripetibili per la mancata costituzione delle amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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